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Reato di tortura nella legislazione italiana. Favorevole o contrario?

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Pescara, 20 giugno 2018: L’approfondimento settimanale del sito ProVersi.it è dedicato alla regolamentazione del reato di tortura nell’ordinamento giuridico italiano, avvenuta con la legge 14 luglio 2017 n. 110.

La legge, risultato di alcuni tentativi iniziati con molto ritardo rispetto alla Convenzione di New York, firmata nel 1984 e ratificata dall’Italia nel 1988, fa seguito alla condanna ricevuta dal nostro paese il 7 aprile 2015 da parte della Corte europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) di Strasburgo per le torture subite da Arnaldo Cestaro all’interno della scuola Diaz, durante il G8 di Genova nel luglio del 2001.Tra gli argomenti discussi, la possibilità o meno che la legge sia in disaccordo con la Convenzione del 1984 e l’efficacia o meno nel tutelare sia le vittime che i rappresentanti delle forze dell’ordine che svolgono il proprio lavoro in modo legittimo.

Per i favorevoli, la legge 14 luglio 2017, n. 110 è necessaria, in quanto finalmente introduce il reato di tortura: un passo di civiltà giuridica a tutela dei cittadini. Gli articoli 613-bis e 613-ter disciplinano rispettivamente il delitto di tortura e la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto. Tale legge rappresenta il giusto compromesso tra la definizione del reato e la precisazione che non debba essere considerata tortura l’azione di un pubblico ufficiale nell’ambito della legittimità delle sue funzioni, ma solo quando ci sia l’aggravante dell’abuso di potere. Lo Stato italiano, in essa, recepisce la figura della tortura da parte del pubblico ufficiale ma ne amplia l’istituto estendendolo anche ai privati. In questo modo il reato può essere contestato anche ad altri (ad es. agli scafisti). È, pertanto, una legge equilibrata, che tutela sia le vittime che i rappresentanti delle forze dell’ordine, poiché colpisce atti individuali, a prescindere dal ruolo di chi li compie.

Gli oppositori, invece, sostengono che tale legge sia piena di falle e divergenze rispetto a quanto stabilito dalla Convenzione di New York del 1984 in materia di tortura. Si teme che alcuni casi di tortura non possano essere perseguiti, creando delle potenziali scappatoie per l’impunità. Affinché si possa accusare qualcuno di tortura, infatti, occorre che la persona abbia ripetutamente compiuto atti di grave violenza o abbia sottoposto la vittima a trattamenti inumani e degradanti. La legge prevede che la tortura psicologica esista solo nei casi in cui si possa stabilire che la vittima ha subito un trauma psicologico, anche se i processi possono avvenire a distanza di 10 anni dal reato.
Altra criticità della legge è che essa potrà compromettere l’efficacia del respingimento di chiunque possa paventare un generico rischio di essere sottoposto a tortura nel proprio paese, creando un ostacolo in materia di rimpatrio dei migranti.
Molte voci in rappresentanza di varie sigle sindacali delle forze dell’ordine sostengono che tale legge, in luogo di punire chi tortura, serva a criminalizzare le forze dell’ordine, esponendo i poliziotti a denunce strumentali. C’è il rischio dell’effetto “disarmo psicologico” delle forze dell’ordine, che potrebbero non sentirsi più serene nello svolgere il proprio lavoro.
Leggi la discussione: http://proversi.it/discussioni/pro-contro/192-reato-di-tortura-nella-legislazione-italiana
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Com. Stam./foto fonte ProVersi.it,

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