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Cassazione, le mance vanno tassate

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Le mance lasciate da un cliente ai lavoratori di un albergo, ristorante, bar o altro devono essere dichiarate, facendo parte del reddito imponibile da lavoro dipendente, e pertanto vanno tassate. Lo ha detto la Corte di cassazione in una recente ordinanza (la numero 26510 del 2021), con la quale ha ribaltato la decisione d’appello della Commissione tributaria regionale della Sardegna.

Quest’ultima ha infatti accolto l’appello di un contribuente avverso la decisione di primo grado della Commissione provinciale di Sassari, che ha invece respinto il suo ricorso contro l’Agenzia delle entrate, che aveva chiesto il pagamento delle tasse relative al periodo d’imposta del 2005, durante il quale aveva percepito, ma non dichiarato, mance per un importo superiore a 73 mila euro, quale capo ricevimento di un albergo. Per la Commissione regionale, a differenza di quella provinciale, le mance non sono tassabili perché non rientrano nella nozione di reddito da lavoro dipendente, così come definito dall’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, avendo natura aleatoria, legate come sono alla “generosità” dei clienti. Di fronte a tale differente opinione, la Cassazione, alla quale si è rivolta l’Agenzia delle entrate, ha accolto invece la tesi del giudice tributario di primo grado, per cui le mance sono tassabili perché rientrano nel reddito da lavoro dipendente, che non è rappresentato solo dal salario erogato dal datore di lavoro, ma anche da tutti gli altri diversi emolumenti comunque denominati e percepiti dal lavoratore.

Ciro Cardinale

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