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L’evasione Iva entro il 4% non è punibile

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Roma. L’imprenditore che supera di 10 mila euro la soglia di 250 mila di evasione dell’Iva non è punibile. Lo ha deciso una recente sentenza della Corte di cassazione (la numero 12906 del 25 marzo 2019), che ha considerato di particolare tenuità l’evasione dell’imposta entro il limite di tolleranza del 4%.

Un imprenditore triestino aveva impugnato in cassazione la decisione di appello, con la quale era stato condannato per evasione dell’Iva, lamentando l’assenza di dolo nel mancato versamento dell’imposta, per mancanza di contanti, affermando anche la speciale tenuità del fatto commesso, dal momento che l’omissione aveva superanto la soglia limite di 250mila euro di appena 10mila. Il primo motivo è stato respinto dai giudici romani, in quanto la mancanza di denaro contante non può giustificare il mancato pagamento dellìIva, accogliendo invece la seconda lagnanza del ricorrente, in quanto la non punibilità per mancato versamento dell’imposta è applicabile soltanto per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata dalla legge in 250mila euro. E proprio il ricorrente aveva evaso l’imposta per poco meno di 10mila euro, quindi con uno scostamento del 4% rispetto alla soglia limite. Per la Cassazione, quindi, nel caso di specie non sussisterebbero elementi che impediscono la non punibilità.

Ciro Cardinale

CS

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