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ELEZIONI EUROPEE dell’8-9 giugno 2024 Istruzioni operative in materia di propaganda elettorale

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Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si svolgeranno le elezioni dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia. Al riguardo, vengono fornite le seguenti istruzioni in materia di propaganda elettorale.

In vista delle consultazioni elettorali in oggetto, si ritiene utile richiamare i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

Si precisa, preliminarmente, che, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali e, in particolare, degli adempimenti in materia di propaganda elettorale, deve considerarsi giorno della votazione quello di domenica 9 giugno 2024.

  1. Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale

L’articolo 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Le Giunte Comunali, tra il 33° ed il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 7 e venerdì 10 maggio 2024, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 212/1956 citata, devono individuare e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna consultazione elettorale che avrà luogo nel Comune nella stessa data – gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le Giunte devono provvedere all’assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione stessa.

  •  Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 10 maggio 2024, sono vietati:

•   il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;

• ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;

•  ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

  •  Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Sempre da venerdì 10 maggio 2024, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto nei termini e nei limiti di cui all’articolo 7, secondo comma, della legge 130/1975.

Inoltre, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

  •  Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 giugno

Le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno, ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale.

Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.

  • Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

6) Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, a partire da sabato 25 maggio 2024, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito dell’elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

7) Inizio del divieto di propaganda

Nel giorno precedente ed in quello della votazione – considerando giorno della votazione, come già precisato, quello di domenica 9 giugno 2024 – e, quindi, da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle Sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

        8) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire, in alcun modo, con l’ordinato afflusso e deflusso degli elettori.

La presenza di incaricati all’interno delle Sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini potrà essere consentita, previo assenso da parte dei Presidenti degli Uffici Elettorali di Sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

CS

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