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Le Sezioni unite aprono all’adozione per le coppie gay ad alcune condizioni

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Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno “sdoganato” anche in Italia l’adozione per le coppie gay, ma ad alcune condizioni.

I giudici con la sentenza  9006 del 31 marzo 2021 hanno infatti respinto il ricorso proposto da un sindaco di un comune della Lombardia che aveva impugnato la trascrizione nei registri dello stato civile del proprio ente locale della sentenza di adozione di un minore da parte di una coppia gay emessa negli Stati Uniti d’America, autorizzato quindi l’ufficiale di stato civile alla trascrizione della decisione statunitense nell’apposito registro. Ma la Corte suprema, nel respingere il ricorso e confermare la trascrizione, ha però posto alcuni paletti alla possibilità di adozione da parte di genitori gay, precisando che in Italia la legge 184 del 1983 l’accorda solo ai coniugi uniti in matrimonio, che nel nostro ordinamento possono essere solo persone di sesso diverso, che la legge 76 del 2016 (la nota legge Cirinnà) ha riconosciuto sì ampi diritti alle coppie omosessuali, escludendo però l’applicazione delle disposizioni contenute nella legge 184 sull’adozione, che nel caso di specie l’adozione è avvenuta da parte di una coppia gay con cittadinanza americana, che il provvedimento è emesso da un’autorità straniera, tutte condizioni valide per trascrivere l’adozione anche in Italia. Prima della decisione delle Sezioni unite, i giudici supremi hanno avuto altre occasioni per legittimare l’adozione nei casi in cui vi era la presenza di un genitore biologico, autorizzando l’adozione da parte del compagno omosessuale a tutela del minore e dei suoi rapporti familiari, purchè non sia contrario all’ordine pubblico.

Ciro Cardinale

CS

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