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Per la Cassazione nel tamponamento a catena si presume il concorso di colpa fino a prova contraria

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In caso di tamponamento a catena tra più veicoli in movimento si presume fino a prova contraria il concorso di colpa di ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti, per cui tutti saranno responsabili.

E’ quanto affermato dalla Corte di cassazione (sentenza 4304 del 2021), applicando l’articolo 2054 del codice civile. La norma prevede infatti una presunzione di colpa posta in egual misura su tutti i conducenti dei veicoli in movimento coinvolti nel tamponamento a catena (tamponanti e tamponati), basata sull’inosservanza della distanza di sicurezza che bisogna tenere in marcia rispetto al veicolo che precede. Tale presunzione potrà essere superata solo fornendo la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Se, invece, il tamponamento a catena dovesse avvenire fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, l’unico responsabile sarà considerato il conducente che ha tamponato l’ultimo dei veicoli in colonna, come già ribadito in altre decisioni della stessa Corte suprema (4021 del 2013, 15788 del 2018).

Ciro Cardinale

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