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Il TAR Sicilia Palermo salva la guardia giurata dall’illegittimo operato della Questura

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Con ordinanza n. 44/2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo ha sconfessato l’operato della Questura di Agrigento che avevano disposto il ritiro cautelare delle armi e munizioni regolarmente denunciate nonché del titolo autorizzativo alla detenzione delle stesse, operato ai sensi dell’art. 39 TULPS” in danno di una guardia particolare giurata, in forza ad una nota azienda che svolge il servizio di metronotte.

Ed infatti, un po’ di mesi addietro, la guardia giurata, durante le ore di servizio presso una p.a., sarebbe stata sorpresa e fotografata da un utente dell’amministrazione mentre faceva visionare la propria pistola d’ordinanza, previamente privata dalle munizioni, ad un minore.

L’utente della p.a. avrebbe provveduto a trasmettere un esposto anonimo alla Direzione Provinciale della p.a. nonché alla società presso la quale la guardia giurata prestava servizio.

Trascorsi cinque mesi dal verificarsi dei fatti, la Questura di Agrigento ha adottato un provvedimento di ritiro cautelare delle armi e delle munizioni, nonché del titolo autorizzativo alla detenzione dell’effetto.

In conseguenza del provvedimento adottato, la società presso cui lavora la guardia giurata aveva disposto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, comunicando altresì al dipendente che, ove esso non fosse rientrato in possesso dei titoli autorizzativi allo svolgimento della guardia entro 180 giorni, la stessa avrebbe provveduto a risolvere il rapporto di lavoro con conseguente licenziamento.

La guardia giurata si è però rivolta allo Studio Legalit – Avvocati Associati, in persona degli Avv.ti Giovanni Puntarello e Paola Saladino che, hanno promosso un apposito ricorso al competente Tribunale Amministrativo, evidenziando l’illegittimità del provvedimento impugnato.

Le tesi dei legali, sono state condivise dal giudice di primo grado che ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato.

In particolare, il TAR, ha ritenuto fondate le argomentazioni degli Avv.ti Puntarello e Saladino che hanno evidenziato come l’impugnato ritiro cautelare delle armi (adottato a distanza di circa cinque mesi dal verificarsi dei fatti contestati al ricorrente) non risulta supportato dal presupposto dell’urgenza, necessario ai sensi dell’art. art. 39, c. 2, del r.d. n. 773 del 1931.

Dopo l’emissione dell’ordinanza del TAR, resa martedì 18/01/2022, la guardia giurata attende di essere ripreso in servizio presso la società per cui ha lavorato.

Com. Stam.

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