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Il presidente Pitruzzella vola a Roma, al ministero di Giustizia, per discutere di Responsabilità da colpa medica

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Responsabilità da colpa medica, Santo Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Agrigento (Omceo), audito al ministero di Giustizia – Commissione per la revisione della legge sulla responsabilità medica, riesce a impressionare favorevolmente la platea e raccoglie i consensi dei presenti e di numerosi componenti della Commissione.

Un argomento “bollente” sul quale il presidente Pitruzzella, dopo una accurata analisi sulla disciplina vigente relativa alla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, durante la quale ha approfondito le tre fasi storiche che hanno consentito la ricostruzione dell’iter normativo (prassi giurisprudenziale prima del 2012, decreto Balduzzi e legge Gelli – Bianco del 2017), ha focalizzato l’attenzione sulle possibili modifiche con favor rei per i medici. A cominciare da una nuova normativa a tutela della figura del medico nell’esercizio della sua attività, capace di esonerarlo nel caso in cui l’errore riguardi anche la scelta delle linee guida da seguire nonché negligenza e imprudenza.

“Non è sempre facile, e spesso neppure possibile, la qualificazione della condotta come negligente o imperita – afferma Santo Pitruzzella – ad esempio nei casi in cui vi sono diversi trattamenti farmacologici per la medesima patologia. Ci si chiede, quindi, se il medico ha compiuto la sua scelta perché non adeguatamente informato sulle conseguenze che ne sarebbero derivate o per semplice trascuratezza, mancanza di attenzione o disinteresse. Sulla base della normativa, ragionare in termini di imperizia o negligenza, infatti, porterebbe a risultati totalmente opposti. C’è anche la responsabilità del medico solo in ipotesi di colpa grave – prosegue il Presidente – In tal senso, si potrebbe rendere stabile il riferimento ai fattori contestuali ed emergenziali considerati durante la pandemia da Covid-19: il numero di pazienti coinvolti, gli standard organizzativi della struttura in rapporto alla gestione dello specifico rischio clinico, la volontarietà della prestazione, … Un altro aspetto rilevante – conclude Santo Pitruzzella – potrebbe riguardare l’ambito civilistico: in tal senso, l’opportunità di estendere l’esenzione di responsabilità anche al settore civile nelle medesime situazioni”.

Com. Stam.

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