Breve

Firmata oggi un’ordinanza sindacale per lo svolgimento delle attività degli artisti di strada sul territorio comunale.

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E’ stata firmata oggi un’ordinanza – immediatamente esecutiva e che resterà in vigore sino al 21 marzo del 2017 – con la quale il Sindaco ordina “che, a titolo sperimentale, sia consentito lo svolgimento delle attività degli artisti di strada su tutto il territorio comunale, con inclusione delle isole pedonali, dei sottopassi e dei parchi pubblici.

Le attività degli artisti di strada, viceversa, non potranno svolgersi nei seguenti luoghi: sotto i portici – atteso che per la loro conformazione potrebbero fungere da cassa di amplificazione – nelle
vicinanze di luoghi di cura, case di riposo e ospedali;  di scuole, in concomitanza con lo svolgimento dell’attività didattica; di luoghi di culto, in concomitanza con lo svolgimento delle funzioni religiose e di teatri, in concomitanza delle relative rappresentazioni.

“Con questo provvedimento – afferma il Sindaco Leoluca Orlando – diamo ai tanti artisti di strada di Palermo o che visitano la nostra città, uno strumento per poter svolgere le loro calde e coinvolgenti esibizioni, in un quadro di certezze di diritto che tutela loro e garantisce residenti e commercianti.

Al termine di questo periodo di sperimentazione, la Giunta varerà una proposta che speriamo il Consiglio voglia adottare per dotare Palermo di uno strumento importante per la cultura e la socialità”.

Sono considerati  “artisti di strada” coloro che svolgono, gratuitamente o richiedendo un’offerta libera (le cosiddette offerte “a cappello”)  in spazi pubblici o aperti al pubblico, attività artistiche di tipo musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio, caratterizzate dalla “fruizione immediata”.

A titolo di esempio, non esaustivo, sono considerati artisti di strada: i giocolieri, i mimi, i danzatori, i burattinai, i saltimbanchi, i madonnari, i cantanti, i suonatori, gli scultori di palloncini, i body artist, i trampolieri, le statue viventi, i fachiri, i mangiafuoco, i cantastorie, i contorsionisti.

Il provvedimento segue alcuni incontri con i rappresentanti del comitato “Libero Cappello” che accoglie gli artisti di strada della città, visto che, anche al fine di valorizzarne la funzione culturale
e di elemento caratterizzante del territorio, si palesa la necessità di disciplinare le ulteriori attività di esibizione artistica non collegate agli esercizi pubblici, quali quelle dei cosiddetti “Artisti di Strada”, o comunque ogni attività espletata da qualunque soggetto nelle aree pubbliche o private aperte al pubblico che, pur non necessitando di preventiva autorizzazione, ha ugualmente refluenza
sulla convivenza con le funzioni residenziali e commerciali.

La tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell’Ordine Pubblico è il fine ultimo delle disposizioni introdotte col “Regolamento sullo
sviluppo sostenibile ai fini della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali, emanato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 435 del 05/11/2015.

Nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale di un apposito regolamento, il Sindaco ha, pertanto, ravvisato la necessità di garantire, per il periodo che va dalla data della presente ordinanza fino al 21.03.2017, il corretto equilibrio tra i diritti di coloro i quali intendano esibirsi e i motivi imperativi di interesse generale, quali quello dei cittadini alla salute, al decoro ed al permanere delle condizioni di vivibilità nei quartieri.

L’attività degli artisti di strada, consentita ai soli maggiorenni, potrà essere esercitata nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.30 e dalle ore 17.00 alle ore 23.00; il
sabato e prefestivi dalle ore 10.00 alle ore 14.30 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00; per tutti i giorni  festivi le attività dovranno terminare alle ore 23.00.

Le esibizioni non potranno a avere durata superiore ad un’ora nello stesso luogo; successivamente, per l’eventuale prosecuzione della attività, sarà necessario lo spostamento di almeno 150 metri o una pausa di un minimo di 30 minuti prima della successiva esibizione.

Il Codice Etico allegato costituisce parte integrante dell’ordinanza sindacale.

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