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Estensione dei diritti sindacali per i militari – in mille firmano la petizione – “Verso la primavera delle stellette?”

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PETIZIONE POPOLARE: MILLE FIRME RACCOLTE PER L’ESTENSIONE DEI DIRITTI SINDACALI ED ASSOCIATIVI A CARATTERE PROFESSIONALE PER I CITTADINI “MILITARI”. VERSO LA PRIMAVERA DEI CITTADINI CON LE STELLETTE?

Mille firme raccolte per la petizione promossa dall’associazione culturale “Il Movimento Libera Rappresentanza” (www.ilmovimentoliberarappresentanza.it) con il supporto tecnico dello studio;

Il lavoro svolto a fianco e all’interno di Euromil (l’Organizzazione europea delle associazioni militari) dove l’associazione ha la veste di Membro Osservatore, ha portato a questo risultato condiviso: si tratta dell’avvio di un percorso, di un passo verso il riconoscimento dei diritti fondamentali per chi indossa la divisa, un tema ormai storico che dovrebbe oggi interessare ancor di più il mondo politico.

Probabilmente la riuscita di questa raccolta firme è anche legata alle ormai note “vicissitudini professionali” di Girolamo Foti “vittima di una serie di provvedimenti disciplinari nel corso del suo mandato”.

La raccolta firme è stata preceduta da alcuni studi fondati su altrettante domande, in primo luogo “che cos’è la libertà di riunione e di associazione?”

Stando all’art. 11 CEDU: ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle Forze Armate, della Polizia o dell’Amministrazione dello Stato.

In secondo luogo, come mai la Legge nazionale può imporre restrizioni a queste libertà?

E’ ormai risaputo che il sistema italiano della rappresentanza militare è ormai giunto ad un bivio: sembra necessario un ripensamento di tutto il sistema di garanzie e di diritti da riconoscersi ai cittadini in divisa, ciò soprattutto a seguito delle spinte riformiste provenienti dall’Europa. In questo attuale quadro normativo, il pieno riconoscimento del sindacato libero è ancora impedito dal principio di coesione delle Forze Armate.

Oggi come oggi, la partecipazione dell’ordinamento militare ai principi generali dell’amministrazione pubblica è caratterizzata da ampi profili di specialità.

I caratteri specifici della funzione delle Forze Armate concorrono a definire la fisionomia dell’apparato anche dal punto di vista giuridico; dalla funzione costituzionale della difesa dell’ordinamento repubblicano deriva una ponderazione degli interessi generali (alla coesione ed efficienza dell’apparato) che può prevalere sui diritti individuali degli appartenenti.

In questo quadro bisogna leggere la scelta del legislatore italiano di non dare pieno sviluppo alla libertà di associazione professionale dei militari-lavoratori, del tutto negata in origine e sviluppata in seguito solo in forme di rappresentanza non sindacale (permanendo un divieto generale di associazione diretta a tali fini); scelta che rappresenta in modo chiaro la natura ibrida dell’apparato militare, tra istituzionalismo e piena partecipazione all’ordinamento democratico.

E’ accaduto nel frattempo che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha posto il seguente principio innovatore: il divieto generale di formare o aderire a un sindacato usurpa l’essenza stessa della libertà di associazione, e non può essere considerato proporzionato e non è necessario in una società democratica (2 ottobre 2014 – sentenza nel caso Matelly vs Francia -ricorso n. 10609/10).

Questa pronuncia è assai importante in quanto devia il tradizionale corso interpretativo delle norme in materia e innova profondamente, dando rilievo al principio di libertà associativa e di partecipazione alla creazione di un sindacato, sia pur in un’ottica di controllo statale funzionale alle esigenze e agli scopi delle FFAA.

Non dimentichiamo che, molti anni fa, con la risoluzione del 18/5/1984 il Parlamento europeo aveva invitato tutti gli Stati membri ad accordare in periodi di pace ai loro militari il diritto di fondare associazioni professionali per la salvaguardia dei loro interessi sociali, di aderirvi e di svolgervi un ruolo attivo.

Fino a quando in Italia permane il divieto di formare o aderire ad un sindacato, è chiaro che ciascun appartenente alle FFAA si vede privato di un fondamentale diritto, consacrato nell’art. 11 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali

L’attuale strumento della rappresentanza militare non tutela adeguatamente i propri rappresentati, non garantisce la tutela del delegato nel pieno svolgimento delle proprie mansioni, certe azioni di controllo dell’amministrazione nei riguardi dei singoli delegati possono configurarsi come pressioni psicologiche e differenze di trattamento all’interno degli organismi di cui fanno parte.

Autori: STUDIO LEGALE PANDOLFI – LIBERA RAPPRESENTANZA

Com. Stam. Ric. Pubbl.

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