Cassazione orientamento nuovo: niente multa se l’autovelox è posizionato in un piccolo spazio fra striscia bianca e marciapiede
È necessario che la via sia a scorrimento e che abbia la banchina per le manovre di emergenza. Nuovi spiragli per i contravventori.
Anche il non corretto posizionamento degli autovelox può essere motivo di annullamento delle multe. Almeno così secondo la Cassazione che in virtù della specifica normativa in materia ha ritenuto, con una ordinanza resa in data odierna, che le postazioni fisse dell’autovelox possano essere posizionate soltanto su strade “a scorrimento” con le seguenti caratteristiche: «strada a carreggiate indipendenti o separate da traffico ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate». In virtù di quanto rilevato dalla Cassazione, le multe elevate su strade urbane senza tali caratteristiche sono quindi tutte annullabili così come accaduto nel caso in esame nel quale ha invalidato la sanzione amministrativa per eccesso di velocità nei confronti di un automobilista che avrebbe superato il limite di velocità consentito su una strada urbana. Nel dettaglio è nulla la multa per eccesso di velocità quando l’autovelox è posizionato in un piccolo spazio fra striscia bianca e marciapiede. È necessario che la strada sia a scorrimento e che abbia la banchina per le manovre di emergenza. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 12864 del 22 aprile 2022, ha respinto il ricorso del Comune di Firenze. In particolare, i Supremi giudici hanno condiviso l’annullamento del verbale da parte del Tribunale toscano spiegando che, è stato correttamente verificato che, sul tratto stradale in questione (nel quale, cioè, era stato effettuato l’accertamento con l’apparecchio fisso di rilevamento elettronico della velocità), dall’acquista documentazione è emerso che, subito dopo la fine della carreggiata caratterizzata dalla striscia bianca, esiste un marciapiede ma che tra detta striscia e quest’ultimo insiste uno spazio talmente esiguo da non poter essere ricondotto alla struttura e alla funzione di una banchina, caratterizzandosi, quindi, per le sue dimensioni non consone consentire manovre di emergenza. Il giudice di appello ha, perciò, elaborato un concetto di banchina corrispondente a quello propriamente ricollegabile alla suddetta previsione normativa del c.d.s.. In effetti, per banchina deve considerarsi uno spazio all’interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza; pertanto, essendo la banchina pavimentata elemento comune alle autostrade, alle strade extraurbane e alle strade urbane di scorrimento, essa, per sua natura, si identifica con uno spazio avente questa precipua attitudine e, dunque, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una dimensione tale da consentire l’assolvimento effettivo delle predette funzioni, tenuto conto che anche la strada urbana di scorrimento è caratterizzata da un intenso flusso stradale veicolare ininterrotto per lunghi tratti e per la quale si profila, quindi, la medesima necessità di garantire l’esistenza di fasce laterali per approntare, ove si renda necessario, idonee manovre di emergenza. Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, da anni impegnato in una battaglia per la legalità e per la tutela dei diritti degli automobilisti, quest’ultima ordinanza è l’ennesima decisione della Suprema Corte che censura il comportamento della P.A. troppo spesso impegnata a “far cassa” piuttosto che a rilevare in maniera corretta le infrazioni al codice della strada con ciò umiliando la funzione preventiva delle sanzioni, specie quelle pecuniarie, che ormai vengono percepite più come un nuovo balzello che nella loro specifica finalità.
Com. Stam./foto fonte “Sportello dei Diritti”