Anche lo Scout speed, l’autovelox “invisibile”, va segnalato agli automobilisti, pena la nullità della multa elevata.
Lo ha deciso la Corte di cassazione in una recente sentenza, che annulla la contravvenzione elevata ad un automobilista tramite questo particolare strumento di rilevazione della velocità. Il fatto risale ad alcuni anni addietro, quando un automobilista di Feltre, vicino Belluno, era stato sanzionato per eccesso di velocità segnalata dallo Scout speed montato a bordo di un’auto civile da una pattuglia della polizia locale. Il conducente ha impugnato la multa davanti alla magistratura, vincendo la causa in fase di merito, causa che è poi giunta in Cassazione su ricorso del comune. Ma i giudici romani hanno però dato ragione all’utente, cassando la decisione contraria dei giudici di merito, perché la polizia deve sempre segnalare agli utenti della strada la sua presenza e l’uso del misuratore di velocità usato, sia esso autovelox, Scout speed o altro, ai sensi dell’articolo 142 del codice della strada.
Ciro Cardinale
CS