Cronaca

Carabinieri: Parma -rinvenimento di cadavere e scheletro di neonati- arrestati domiciliari per l’indagata

• Bookmarks: 26


Premessa – Nella odierna mattinata, in esecuzione di ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Parma, è stata collocata agli arresti domiciliari l’indagata Chiara P., di anni 21, gravemente indiziata per i delitti di:

omicidio volontario aggravato dal rapporto di ascendenza e dalla premeditazione (artt. 575-576 comma 2, c.p.), commesso in Traversetolo il 7.8.2024; • soppressione di cadavere, commesso in Traversetolo il 12.5.2023.

°°°°

Il presente comunicato -e la contemporanea conferenza stampa- sono in linea con i principi espressi in occasione del precedente comunicato del 16.9.2024, ove si è sottolineata la necessità del rispetto da parte di questa Procura- di due pilastri fondamentali: il segreto di indagine e la presunzione di innocenza.

Con l’esecuzione della misura cautelare a carico dell’indagata Chiara P. (studentessa di Scienza dell’Educazione, al secondo anno di corso) sono venute in gran parte meno le esigenze connesse al segreto di indagine, giacchè tutto quanto acquisito è sostanzialmente contenuto nel provvedimento cautelare.

Resta però intatto l’altro pilastro, ovvero la presunzione di innocenza.

Ed è per tale ragione che occorre sottolineare, in questo momento, un aspetto sul quale bisogna riflettere: la vicenda di cui ci stiamo occupando (al di là degli aspetti penali che saranno affrontati subito dopo) presenta profili di altissima drammaticità e provoca sentimenti di sgomento

sgomento per due piccole vite stroncate e che non hanno potuto avere, finora, una sepoltura dignitosa; sgomento per una famiglia, che a sua volta dovrà prendere consapevolezza del dramma che si è consumato tra le mura domestiche; 

sgomento per un giovane -il fidanzato dell’indagata- privato per ben due volte di una paternità alla quale avrebbe avuto diritto di aspirare;  ma sgomento anche per una vita -quella della giovane madre- che da oggi appare destinata a cambiare, perché ella dovrà prendere piena coscienza di quel che è accaduto e di quel che accadrà in seguito. E’ a per tutto ciò che l’Autorità Giudiziaria -attraverso questo comunicato e la parallela conferenza stampa- si avvicina in punta di piedi a questo multiforme dramma umano, assicurando la doverosa informazione al pubblico senza alcun trionfalismo, con il massimo equilibrio e la più grande sobrietà, rimettendo alle successive valutazioni del Giudice ogni decisione in ordine a quella che, ad oggi, resta solo una ipotesi di accusa.

Ma questa è anche l’occasione per mettere in risalto lo straordinario impegno della Polizia Giudiziaria delegata (Reparto Investigativo-Nucleo Investigativo del Comando provinciale CC di Parma – R.I.S. – CC di Parma) che hanno operato sinergicamente tra loro e con questa Autorità Giudiziaria, riuscendo a portare a termine, in tempi brevissimi, una indagine molto articolata e complessa.

Le fasi procedimentali  

In data 29.8.2024, all’esito degli accertamenti sino a quel momento eseguiti, il Pubblico Ministero ha chiesto al GIP l’adozione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Chiara P. (il nome sarebbe stato omesso nel comunicato, ma, nel frattempo, la stampa ha ritenuto di doverlo diffondere, al pari delle foto della stessa) per il delitto di omicidio pluriaggravato di cui agli artt. 575576, comma 2, c.p. (per essere stato commesso ai danni del “discendente” e con premeditazione) commesso in Traversetolo in data 7.8.2024, ed ipotizzando anche il delitto di occultamento di cadavere di cui all’art. 412 c.p. (per il quale, però, non è prevista la misura cautelare, essendo prevista la pena della reclusione fino a tre anni),

Con ordinanza del 2.9.2024, il GIP -pur condividendo la sussistenza della gravità indiziaria- ha rigettato la richiesta cautelare, ritenendo non sussistenti le esigenze cautelari, in considerazione di due aspetti:

  1. eccezionalità della vicenda (intesa come unico ed isolato, commesso in un determinato momento, motivato dalla volontà dell’indagata di non protrarre il rapporto di maternità);
  2. personalità dell’indagata, desunta da una serie di indicatori, quali: la giovanissima età; l’incensuratezza; l’essere o apparire una ragazza normale ed avere una vita sociale normale; l’avere ottimi rapporti familiari e di amicizia; l’essere dedita allo studio ed ai lavori part time; assenza di disturbi della personalità; la collaborazione con gli inquirenti nella sottoposizione al test del DNA ed alla visita ginecologica.

Con atto del 10.09.2024, il Pubblico Ministero ha impugnato l’ordinanza del GIP dinanzi al Tribunale del riesame di Bologna, ritenendo non condivisibili i due aspetti citati dal GIP e contestando soprattutto la rilevanza degli indicatori riferibili alla personalità dell’indagata, che avevano portato il GIP a ritenere insussistenti le esigenze cautelari.

In data 12.9.2024, a seguito dell’acquisizione di altri elementi, sia per la gravità indiziaria, sia per le esigenze cautelari, rispetto alla precedente richiesta del 29.08.24 ed al provvedimento di rigetto del GIP- il Pubblico Ministero ha presentato una nuova richiesta di custodia cautelare in carcere per i seguenti reati:

  • omicidio volontario e premeditato (artt. 575-576, comma 2, c.p.), commesso in data 7.8.2024;
  • soppressione di cadavere aggravato, commesso in data 7.8.2024; • soppressione di cadavere aggravato, commesso in data 12.5.2023.

Non è stata richiesta misura cautelare per l’omicidio del 12.5.2023, essendo ancora in corso gli accertamenti medico-legali.

Con ordinanza del 19.09.2024, il GIP -condividendo la ricostruzione del P.M. relativamente all’omicidio pluriaggravato del 7.8.2024 ed alla soppressione di cadavere del 12.5.2023, e ritenendo sussistenti le esigenze cautelari- ha disposto gli arresti domiciliari per l’indagata, rigettando la richiesta per quanto riguarda il seppellimento del neonato del 7.8.2024, ritenendo il meno grave reato di occultamento di cadavere.

Gli arresti domiciliari (con divieto di comunicare con persone diverse da coloro che con lei coabitano) sono stati ritenuti dal GIP sufficienti a garantire le esigenze cautelari, sia perché si tratta della prima esperienza detentiva, sia in ragione del controllo che sarà esercitato dai familiari conviventi, ritenuto idoneo a neutralizzare il rischio che la ragazza cerchi di attirare nel suo domicilio degli estranei.

La vicenda e le indagini

In data 9.8.2024, a seguito di una segnalazione, si accertava, all’interno del giardino di una casa in Traversetolo, località Vignale, la presenza di un corpicino, adagiato a terra sul fianco sinistro, con le mani e le gambe sovrapposte, il capo leggermente inclinato a sua volta appoggiato a terra; in altre parole, in posizione tipicamente fetale, con ancora la presenza del cordone ombelicale di circa 10 cm, che presentava una interruzione libera da dispositivi quali mollette. 

Nelle vicinanze del bambino erano presenti dei frammenti di un sacchetto biodegradabile intrise di sostanza verosimilmente ematica. 

In sede di sopralluogo emergeva che, adiacente ad una rampa di scale, vi era un’aiuola delimitata da un cordolo in cemento, al cui interno erano presenti delle piante, dietro le quali veniva notata una buca della larghezza di 80 cm, lunghezza di 60 cm e una profondità massima di 24 cm. Alla buca si era arrivati in quanto, in prossimità, nella parte piastrellata, era presente un’asciugamani di colore giallo, parzialmente ricoperto, sopra e sotto, da terreno mosso e macchiato, in alcuni punti, da materiale ematico. 

La posizione dell’asciugamani, ma, soprattutto, della terra che lo ricopriva, e la prossimità rispetto alla buca, caratterizzata da evidenti segni di scavo animale, facevano pensare alla provenienza dell’asciugamani, e prima ancora del bambino, dalla buca appena menzionata.

Attesa la presenza di cani (uno, appartenente alla famiglia proprietaria dell’immobile; due, appartenenti ai vicini), il PM disponeva che la scena del delitto venisse analizzata da un Medico Veterinario esperto in Patologia Forense Veterinaria. Quest’ultima, nella relazione poi depositata, ha descritto i cani che frequentano il giardino come cani “scavatori”, e ha ricondotto la buca posta nelle immediate vicinanze rispetto al punto in cui è stato ritrovato l’asciugamano proprio all’attività di un cane, per la presenza di segni di graffi e lacerazioni riconducibili alle unghie (pur non potendo escludere l’utilizzo anche da parte dell’uomo).

La peluria ritrovata sul cadavere è stata poi ritenuta compatibile con un contatto diretto dei cani con il corpo del neonato e/o con un contatto del cadavere con i peli presenti sul prato. 

Al termine delle operazioni di sopralluogo, l’intero immobile e il suo contenuto era posto sotto sequestro e contestualmente si provvedeva a sequestrare:

  • frammenti di busta in cellophane, trovati vicino al corpicino;
  • l’asciugamano di colore giallo, sporco di terra, rinvenuto vicino alla buca sotto la siepe; –          due prelievi di campione biologico dal cavo orale e cordone ombelicale del neonato;  –          tre spazzolini da denti e quattro rasoi, singolarmente prelevati, in uso alla famiglia P.

Immediatamente si prendevano contatti con la famiglia proprietaria della casa, che in quel momento si trovava in vacanza negli Stati Uniti, essendosi messa in viaggio la notte precedente.

La famiglia in questione (tra cui una ragazza ventunenne, la madre ed il padre) ritornavano in Italia il successivo 19 agosto.

Nel frattempo il materiale in sequestro veniva sottoposto alle analisi scientifiche da parte dei RISCC di Parma che accertavano, in estrema sintesi, che la madre del neonato fosse Chiara P. (componente della famiglia proprietari dell’appartamento) e che i genitori di questa erano conseguentemente i nonni del neonato.

Essendo stato accertato che la ragazza era fidanzata con G.S., si effettuavano accertamenti sul DNA di questi e, all’esito, emergeva che il giovane era il padre biologico del neonato in questione.

Le indagini proseguivano con una pluralità di attività, tra cui:

  1. intercettazioni ambientali (dopo che i CC avevano notiziato i componenti della famiglia che Chiara era la madre del bambino);
  2. ispezione medica ginecologica di Chiara;
  3. acquisizione di copia forense del telefono cellulare di Chiara (da cui sono state estrapolate le ricerche fatte su internet);
  4. le dichiarazioni del padre biologico e degli amici di Chiara e le acquisizioni documentali;
  5. l’ispezione all’interno della abitazione del RIS di Parma; 6) l’autopsia. 

Dalle intercettazioni emergeva soprattutto la meraviglia, in capo ai genitori di Chiara, dello stato di gravidanza di quest’ultima ed il tentativo, da parte della ragazza (che ammetteva il parto, verificatosi il 7 agosto), di accreditare la tesi che il bambino fosse nato già morto.

Dalla ispezione medica emergeva la compatibilità del parto con la data del 7 agosto 2024.

Dalla cronologia delle ricerche su internet emergevano essenzialmente due elementi che possono essere sintetizzati in:

  1. nascondere a tutti il suo stato di gravidanza;
  2. sopprimere la vita che cresce dentro sé. 

Dalle dichiarazioni delle persone informate sui fatti (fidanzato, amiche, amici) emergeva che nessuno (a partire dal fidanzato) era a conoscenza dello stato di gravidanza di Chiara.

Dall’ispezione del RIS-CC di Parma, anche con l’ausilio del luminol, emergeva che il parto era avvenuto all’interno della camera da letto della taverna, con segni evidenti anche nell’adiacente bagno.

Dalla relazione preliminare di autopsia emergeva quanto segue:

  • il bambino era nato vivo in quanto aveva eseguito atti respiratori validi;
  • la morte era dovuta ad uno shock emorragico da recisione del cordone ombelicale in assenza di una adeguata costrizione meccanica dei vasi ombelicali, dal momento che il taglio del cordone ombelicale con mancata occlusione meccanica delle sue due arterie e della sua vena (vaso di grande portata ematica), ha determinato un profuso sanguinamento con anemizzazione repentina e decesso del neonato.

Le dichiarazioni di Chiara e dei suoi genitori

In data 2.9.2024, su richiesta del suo difensore di fiducia, si procedeva a raccogliere le dichiarazioni spontanee di Chiara

A tali dichiarazioni, seguivano alcune domande da parte del Pubblico Ministero, per cui l’atto tecnicamente è diventato un interrogatorio. 

Nel corso della complessiva verbalizzazione, la ragazza (legittimamente) ha tentato di alleggerire la propria posizione, rendendo una versione che appariva però in obiettivo contrasto con gli accertamenti informatici disposti.

Dal complesso di tali dichiarazioni si possono estrapolare i seguenti elementi rilevanti:

  • assoluto silenzio, da parte di Chiara, sul proprio stato di gravidanza, sia verso i genitori, sia verso il fidanzato, sia verso le amiche/amici più stretti;
  • assenza di qualunque visita medica, o di accertamenti diagnostici, o di analisi mediche durante tutto l’arco della gravidanza;
  • parto in assoluta solitudine (collocabile la notte tra il 6 ed il 7.8.2024), all’interno della taverna sita al piano sottostante dell’abitazione, con taglio del cordone ombelicale mediante uso di forbici trovate in cucina, al piano-taverna;
  • seppellimento del bambino -dopo la constatazione della morte- all’interno del giardino, previo collocamento in una fossa già scavata dai cani;
  • assenza di sangue del bambino;
  • serata del 7.8.24 (quindi la sera dopo il parto) prima in un bar, poi pizza a casa anche con la nonna, infine, notte passata con Samuel nella taverna di casa;
  • organizzazione delle attività del giorno 8 agosto, con passaggio dall’estetista, poi giro tra bar, vinerie e locali vari fino a circa le due di notte, con rientro a casa e partenza per gli Stati Uniti;
  • rapporto di fidanzamento con G.S. dal 2020, con qualche interruzione, e ripresa del rapporto ad agosto 2023;
  • mancato ricorso, da parte sua, a pratiche e comunque farmaci abortivi, come pure a manovre per accelerare il parto;
  • sporadico uso di birra, ma nessun uso di stupefacenti di nessuna varietà durante la gravidanza; o mancata conoscenza, da parte sua, del mese di gestazione e convinzione di poter riferire ai suoi genitori della gravidanza al ritorno dal viaggio negli Stati Uniti;
  • diniego di una gravidanza pregressa (pur a fronte della contestazione di alcune ricerche fatte da lei su internet riferite ad una “seconda gravidanza” e ad un “secondo parto”).

In data 6.9.2024 venivano sentiti, quali persone sottoposte ad indagine, e dunque in presenza del difensore di fiducia, i genitori di Chiara, B. E. e P. R. dalle cui dichiarazioni si possono estrapolare i seguenti elementi: o in primo luogo, la loro estraneità dai fatti, intesa come mancata conoscenza dello stato di gravidanza di Chiara, stante l’assenza di segni evidenti, tra cui la pancia;

  • in secondo luogo, la loro sorpresa nell’apprendere, prima (appena arrivati negli Stati Uniti) del rinvenimento del piccolo cadavere nel loro giardino; poi (appena rientrati in Italia, in occasione della loro convocazione presso i CC per la notifica di alcuni atti) della riferibilità del neonato rinvenuto alla loro figlia Chiara ed al di lei fidanzato, G.S;
  • in terzo luogo, la consapevolezza della circostanza che talvolta Chiara e S. dormivano insieme e della conseguente accettazione, da parte loro, del “rischio” di una possibile maternità da parte di Chiara, tanto che più volte, anche in presenza di Chiara, il padre avrebbe manifestato l’aspirazione a “diventare nonno”, e conseguentemente la loro contrarietà a soluzioni come quelle verificatesi; o in quarto luogo, il rinvenimento, da parte del padre, la mattina del 7 agosto 2024, di plurime tracce di sangue nel bagno del piano sottostante (su due tappeti, nel lavandino, sul rubinetto), e la messa a disposizione dei tappeti per la moglie, che li avrebbe lavati;
  • in quinto luogo, l’assoluta mancanza di sospetto sull’origine di detto sangue, che Chiara colloquiando col padre- aveva ricondotto ad un ciclo abbondante;
  • in sesto luogo (in forza di una conversazione captata in ambientale tra madre e figlia) il sospetto, da parte della madre, di una pregressa gravidanza di Chiara, collegabile ad una emorragia avuta in precedenza, verificatasi il giorno in cui (maggio 2022 o 2023) l’altro figlio aveva un saggio di pianoforte.

Le acquisizioni successive al rigetto della richiesta cautelare da parte del GIP – Il nuovo interrogatorio di Chiara

Nel frattempo, dopo l’ordinanza di rigetto da parte del GIP, il Pubblico Ministero effettuava numerose attività.

In particolare, poiché -come già evidenziato- nel periodo precedente al parto, in più occasioni Chiara aveva fatto ricerche su internet dalle quali emergevano forti sospetti che potesse avere avuto una pregressa gravidanza, e poiché anche la madre -nella già citata intercettazione- aveva avanzato l’ipotesi che Chiara potesse avere avuto un altro parto in precedenza, questo Ufficio autorizzava accertamenti tecnici attraverso una ditta specializzata che, attraverso moderne tecniche di rilievo consistenti nella scansione del sottosuolo con elettromagnetometro, appariva in grado di verificare eventuali anomalie e discontinuità nel giardino della casa in questione.

La ditta effettuava questi accertamenti e segnalava quattro possibili criticità meritevoli di approfondimento.

Di qui, una serie di attività in rapida successione:

  1. decreto di ispezione dei luoghi nel giardino circostante l’abitazione sita in Traversetolo, in via Baietta n. 18, emesso in data 5.9.2024, da eseguirsi mediante scavo, in prossimità delle zone nelle quali -a seguito di un accesso preliminare eseguito con la collaborazione della ditta Xplora– scavo (finalizzato alla ricerca completa delle tracce e degli altri effetti materiali del reato) da eseguirsi sabato 7.9.2024 previo rituale avviso al difensore;
  2. esecuzione del decreto di ispezione in data 7.9.2024, svoltosi alla presenza del difensore di

Chiara, con conseguente rinvenimento di numerose ossa;

  • assunzione di informazioni, nel pomeriggio di sabato 7.9.2024, dalla prof.ssa Valentina Bugelli (medico legale, già consulente tecnico del P.M., co-firmataria della relazione preliminare di autopsia), con esibizione delle ossa rinvenute nella mattinata;
  • conferimento -domenica 8.9.2024- di incarico medico-legale (prof.ssa Bugelli) ed antropologico (dott.ssa Magli), finalizzato ad accertare (in via assolutamente prioritaria) la natura umana o meno delle ossa rinvenute e, in caso affermativo, la loro riconducibilità, o meno, al medesimo individuo, con ulteriori e più specifici quesiti;
  • relazione preliminare -nella serata di domenica 8.9.2024- a firma della prof.ssa Bugelli e della dott.ssa Magli- in cui si attestava sia la natura umana delle ossa sia la loro riconducibilità al medesimo individuo, qualificato come neonato alla 40 settimana di gravidanza;   
  • sequestro delle ossa -di cui si era accertata la natura umana- con convalida da parte del PM di tale sequestro ed avviso al difensore del deposito di tale sequestro;
  • delega investigativa -in data 9.9.2024- al RIS di Parma finalizzata alla estrapolazione del profilo DNA dal femore sinistro del neonato di cui al punto precedente, che si concluderà con l’accertamento che anche il secondo neonato scoperto (primo in ordine di tempo) era figlio di C. e del suo fidanzato G.S.

In data 5.9.2024, per completare la raccolta delle dichiarazioni di Chiara e contestare alla predetta le circostanze apparse al P.M. non veritiere contenute nel verbale del 2.9.2024 e comunque le risultanze delle investigazioni sin qui compiute, il PM emetteva invito a comparire per la stessa, fissando la data del 10.9.2024.

L’interrogatorio -svoltosi dunque temporalmente dopo che Chiara aveva avuto contezza che vi era stato il rinvenimento di ossa umane nel suo giardino- si aprirà con una ammissione, da parte di Chiara, di una precedente gravidanza (negata in data 2.9.2024) e del successivo seppellimento del figlio, il tutto avvenuto nel maggio 2023.

Ancora una volta, una gravidanza nascosta, apparentemente al mondo intero, un parto a casa in solitaria, senza alcuna assistenza sanitaria, con successivo disfacimento della placenta nel water e seppellimento del cadavere nel giardino.

Per quanto riguarda la datazione di questo episodio, incrociando una serie di dati (quelli offerti da Chiara -che collega il fatto ad una particolare assenza dal lavoro da lei segnalata- e quelli provenienti dall’analisi del suo cellulare) la PG ha ricostruito con esattezza la vicenda che va collocata pertanto in data 12.5.2023.

Per questa vicenda, però, essendo in corso accertamenti medico-legali sui resti del bambino morto, non vi è stata contestazione cautelare. 

°°°°

Nel corso dell’interrogatorio, quanto alla vicenda del neonato morto il 7.8.2024, nel corso dello stesso interrogatorio del 10.9.2024 a Chiara sono state contestate varie divergenze tra le dichiarazioni da lei rese in precedenza e quanto emerso dalle indagini, tra cui:

  • la circostanza che il bambino fosse nato vivo o morto;
  • i motivi del mancato ricorso all’aborto ex lege 194/78;
  • la circostanza di non avere avuto la disponibilità del cellulare durante il parto (da ritenersi smentita dalle ricerche sul web effettuate proprio durante il travaglio);
  • il desiderio di maternità (“io volevo quel bambino”), da ritenersi smentito dal complessivo approccio alla gravidanza, privo di riferimenti medici, e poi dalla scelta del parto in solitario, con il taglio omicida del cordone ombelicale; ed ancora dalla consultazione di video sulla decomposizione del cadavere e dalle ricerche su dopo quanto puzza il cadavere;
  • l’esigenza di avere una pancia piatta per nascondere la gravidanza;
  • l’occultamento di placenta e del tratto di cordone ombelicale a questa collegato;
  • la (asserita) sconoscenza dell’epoca gestazionale (da ritenersi contraddetta dalle specifiche ricerche su internet;
  • l’asserito timore per la reazione dei suoi genitori alla notizia di una sua gravidanza, da ritenersi contraddetta dalle parole dei suoi stessi genitori sull’aspirazione, più volta manifestata dal padre, a diventare nonno;
  • il diniego di interesse per l’interruzione della gravidanza mediante farmaci abortivi, da ritenersi contraddetta dalle ricerche su internet su un farmaco avente invece proprio tale effetto;
  • il diniego di aver assunto droghe, anche in gravidanza, da ritenersi contraddetto dalle dichiarazioni della sua amica;
  • il diniego di interesse per una accelerazione del parto, da ritenersi contraddetto da tante ricerche internet sullo specifico punto; 
  • il diniego di aver visto sangue del bambino dopo la nascita, da ritenersi contraddetto dalle risultanze della consulenza medico-legale sulla morte del bambino per “profuso sanguinamento per omessa costrizione del cordone ombelicale”;

(m)la condotta post-partum e soprattutto post-seppellimento, caratterizzata da giri per bar-vinerie-

locali e -non ultimo per significato- dall’estetista.

I   reati contestati

L’omicidio volontario premeditato

Si è detto che, per quanto riguarda l’episodio del 7.8.2024, a Chiara viene contestato il delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione, commesso ai danni del proprio discendente.

In linea con la richiamata presunzione di innocenza, si ribadisce -anche su questo specifico punto- che allo stato questa è la linea dell’Accusa, condivisa dal GIP, ma non definitivamente accertata. Con questa doverosa premessa, la morte del piccolo nascituro -allo stato degli atti- va dunque considerata non una tragica fatalità, ma una premeditata e consapevole conseguenza della condotta dell’indagata.

Innanzitutto non si versa in tema di infanticidio di cui all’art. 578 c.p.. 

Il delitto di infanticidio è infatti caratterizzato dall’imprescindibile elemento di specialità della condizione “di abbandono morale e materiale” della partoriente. 

Di contro, Chiara appare circondata dall’affetto di una famiglia, del fidanzato e delle amiche e avrebbe potuto contare su tutto l’appoggio affettivo e materiale dei medesimi.

La scelta dell’indagata -appare è stata dunque libera e si è orientata nella direzione della soppressione del neonato e nel suo successivo occultamento; ha autonomamente scelto di gestire da sola e senza aiuto dapprima la gravidanza, poi il parto. Ben avrebbe potuto la stessa non privare della vita il proprio bambino. 

L’accertamento autoptico sulla vitalità del nascituro (sul punto si rimanda a quanto argomentato a proposito della relazione di consulenza tecnica medico-legale) allontana la condotta per cui si procede anche da quella di procurato aborto (che si realizza in un momento precedente il distacco del feto dall’utero materno).

Ne deriva, come anticipato, che la corretta qualificazione giuridica della condotta di Chiara è quella di omicidio aggravato ai sensi degli artt. 575 e 576 co. 2 c.p..

Invero, questa aggravante si configura quando la vittima sia l’ascendente o il discendente, e concorre (tra l’altro, come in questo caso) con la premeditazione.

Per quanto riguarda la premeditazione questo ufficio ha ritenuto di contestarla (registrando la sostanziale condivisione del GIP) ponendosi prima una serie di domande che di seguito si trascrivono: 1) posto che il parto è avvenuto il 7.8.2024, poco più di un giorno prima della data prevista per il viaggio, e posto che, fino a quel momento (ed anzi fino alla notifica degli accertamenti tecnici irripetibili, avvenuta il 17.8.2024) nessuno sapeva della gravidanza di Chiara, come avrebbe fatto Chiara a partire per gli Stati Uniti in condizione di gravidanza pressochè a termine? E, nel più che improbabile caso di imbarco, come avrebbe partorito negli Stati Uniti, peraltro alla costante presenza di padre, madre e fratello?

  • e se -come è avvenuto- a seguito di accorgimenti che la ragazza verosimilmente ha posto in essere, il parto c’è stato il 7 agosto, come avrebbe potuto -Chiara- giustificare la presenza in casa di un neonato, alla vigilia della partenza, al cospetto dei genitori completamente ignari della gravidanza?
  • con quale argomentazione, e con quale coraggio, Chiara avrebbe potuto confessare al fidanzato di aver partorito un bambino di cui il fidanzato non aveva mai avuto modo di sospettare la scomoda presenza?
  • con quale giustificazione Chiara si sarebbe presentata alle amiche -con le quali condivideva tutto, fino alla marijuana- in compagnia di un bambino che, per l’assenza totale di indizi di gravidanza, sarebbe apparso come piovuto dal cielo?

La risposta a queste domande -a parere del Pubblico Ministero- non può che essere una sola: Chiara aveva già deciso che il bambino non sarebbe sopravvissuto al parto, e tutto il percorso della gravidanza appare disseminato di indizi che conducono a questa terribile realtà.

Il primo elemento indicativo della premeditazione -quello che più di tutti ha suscitato perplessità e che inizialmente sembrava il riflesso di una articolata e concordata messa in scena da parte di tutta la famiglia P. – è l’assoluta inconsapevolezza, in capo ai genitori, e perfino al fidanzato (padre del bambino), dello stato di gravidanza di Chiara.

Si tratta di un elemento di straordinaria importanza, giacchè esso accompagna tutta la gravidanza di Chiara, fino al parto ed oltre; si tratta di un dato che ormai -alla luce delle concordi dichiarazioni raccolte, anche presso la cerchia di amici di Chiara- può ritenersi acquisito.

La strada scelta da Chiara -perseguita anche mediante la finzione del ciclo mestruale non può che avere un’unica finalità: quella di arrivare alla fine del percorso di gravidanza con la soppressione del figlio, cosa che puntualmente si verifica. 

Il secondo elemento indicativo della premeditazione è il tenere una condotta incompatibile con lo stato di gravidanza: soprattutto dalle informazioni raccolte presso gli amici, emerge che Chiara non ha mai disdegnato l’uso di sigarette elettroniche e con tabacco, anche accompagnato da assunzione di bevande alcooliche; da ultimo, dopo che travaglio era di fatto già iniziato, e nell’imminenza del parto, Chiara non ha neppure disdegnato l’uso di marijuana.

Peraltro, verso detta sostanza Chiara più volte aveva palesato interesse, mediante ricerche sul web, come si ricava dalla consultazione dell’elenco delle ricerche sulla rete, ove spiccano per l’appunto plurime interrogazioni al web in materia: “quantità uso personale erba”; “come pesare la marijuana”; “fiori marijuana”.

Il terzo elemento indicativo della premeditazione è quello di aver sistematicamente eluso -per tutto il periodo della gravidanza- qualsiasi accertamento medico, diagnostico, strumentale teso a verificarne il regolare andamento.

Ciò è avvenuto persino al momento della rottura delle acque, verificatasi intorno all’1.8.2024, evento che non era affatto ignoto a Chiara: pur di fronte a questo passaggio fondamentale dell’iter della gravidanza, la ragazza prosegue imperterrita per la sua strada, senza consultare chicchessia nè determinarsi a rivolgersi ad una struttura sanitaria per la gestione del parto imminente.

Parallelamente Chiara si affida al web per acquisire quelle notizie-consigli-suggerimenti-curiosità che solo una struttura sanitaria avrebbe potuto e dovuto esporle: ne sono testimonianza le tantissime ricerche testuali che Chiara effettua quotidianamente, e più volte nella stessa giornata.

Queste ricerche non sono affatto neutre, ovvero effettuate per delle semplici curiosità legate a gravidanza e parto, come qualsiasi giovane madre di oggi potrebbe fare: le ricerche appaiono in gran parte funzionali a quel che -con visione retrospettiva ed alla luce di quel che è successo- sembra essere il disegno che Chiara ha maturato sin dalle prime battute della gravidanza o comunque da quanto ha iniziato a prendere coscienza della gravidanza stessa: la soppressione del proprio figlio, prima, in occasione, o dopo il parto.

Sono infatti coerenti con tale disegno le ricerche sul web finalizzate ad acquisire elementi conoscitivi su:

  • come mantenere nascosta la gravidanza, ovvero: jeans in gravidanza per nascondere la pancia; outfit per nascondere la gravidanza; Non voglio che si veda la pancia in gravidanza; come non far crescere troppo la pancia in gravidanza; nascondere pancia 8 mese di gravidanza; 8 mese di gravidanza schiacciarsi la pancia; nascondere la pancia in gravidanza; fare sesso in gravidanza l’uomo se ne accorge; Tabella misura pancia in gravidanza; cosa mettere per nascondere la pancia in gravidanza; come sgonfiare la pancia in gravidanza;
  • come indurre o accelerare il parto, ovvero: schiacciare la pancia in gravidanza per indurre il parto; masturbazione in gravidanza induce al parto?; cercare di partorire a 34 settimane; schiacciare la pancia alla 36 settimana anticipa il parto?; far scendere la pancia in gravidanza per partorire prima; schiacciare la pancia in gravidanza stimola il parto; 8 mese gravidanza come indurre la gravidanza; come vestirsi per non far vedere la pancia in gravidanza; come stimolare le contrazioni dopo rottura acque; schiacciare la pancia alla 36 settimana anticipa il parto?; come stimolare le contrazioni a casa; stimolare travaglio 38 settimane; posizioni per indurre il travaglio; come anticipare il travaglio;  posizioni per avviare il travaglio; come anticipare il travaglio; posizioni che stimolano il travaglio; digitopressione per stimolare il travaglio; travaglio cosa fare e come soffrire meno; misoprostolo induzione parto; ossitocina; i farmaci stimolano le contrazioni?); 
  • quali relazioni vi siano tra rottura delle acque, travaglio e parto, ovvero: rottura acque sensazioni; rottura acque senza contrazioni; rottura acque 37 settimane; rottura acque quanto dura; pancia bassa e rottura acque quando parte il travaglio; acque rotte travaglio non parte; schiacciare la pancia dopo rottura acque (3.8.24); come indurre il parto dopo aver rotto le acque (3.8.24); rottura acque 38 settimana (4.8.24); 
  • quali condotte tenere per cagionare, o favorire, un aborto, ovvero: cosa causa un aborto spontaneo; perdita di peso può causare un aborto?; pillola del giorno dopo in gravidanza; pugno in pancia conseguenze in gravidanza; indurre un aborto; aborto per infezione; aborto in casa; probabilità di aborto settimana per settimana; 30 settimana di gravidanza aborto; aborto al 6 mese; misoprostolo dove si compra; erbe che fanno abortire).

Emerge dunque che Chiaranon ha disdegnato l’idea neppure di un aborto fuori dei termini di legge; significative sono le ricerche su “aborto al sesto mese”, su “erbe che fanno abortire, su “misoprostolo dove si compra”.

E che tale ricostruzione (l’idea omicidiaria mantenutasi ferma e costante nel tempo, e dunque la premeditazione) non sia una mera congettura degli inquirenti, ma la terribile realtà, sembra potersi dimostrare con le ricerche sulla decomposizione del corpo, dal momento che, in data 22.2.2024, Chiara visualizza un video su come avviene il disfacimento di un Cadavere

In data 7.8.2024 ore 7:03:40, ovvero poco dopo il parto Chiara interroga nuovamente il web con una ricerca che non richiede né commenti né spiegazioni: dopo quanto puzza un cadavere.

Questa ricerca finisce per essere la cartina al tornasole di tutta la vicenda, nel senso che essa sembra dimostrare che l’obiettivo di Chiara, nel portare avanti la gravidanza, era solo quello di sopprimere il proprio figlio.

Al contrario, nella cronologia delle ricerche internet, non si trova mai, nemmeno una volta, una ricerca in senso opposto alla morte, che evochi la vita e la salute del bambino. 

Nulla ad esempio sul parto in anonimato o anche solo sull’affidamento o sull’adozione di un neonato, che pure avrebbero potuto dimostrarsi vie alternative all’omicidio.

La soppressione di cadavere

Inizialmente (e dunque con riferimento alla sola vicenda del 7.8.2024) era stato ipotizzato il delitto di occultamento di cadavere ex art. 412 c.p., non oggetto di richiesta cautelare (per i ridotti limiti edittali di pena).

Le stesse modalità con le quali il corpo del neonato era stato interrato (tanto da essere quasi subito rinvenuto dai cani che lo avevano portato al di fuori della fossa) faceva pensare ad un mero occultamento, anche perché non apparivano ben chiari gli intendimenti definitivi di P. Chiara.

Con il rinvenimento del 7.9.024, all’esito dello scavo disposto dal P.M. con il decreto di ispezione dei luoghi del 5.9.2024, è apparso uno scenario diverso: una vera e propria soppressione del cadavere, con sua sparizione completa e definitiva.

E non è un caso che le ossa siano emerse solo a seguito di questa attività mirata, e non occasionalmente, come avvenuto il 9.8.2024.

Pertanto, tenuto conto della differenza tra le due ipotesi, questo Ufficio ha ritenuto di contestare non più il reato di cui all’art. 412 cp. Ma il ben più grave reato di cui all’art. 411 c.p. (soppressione di cadavere).

Infatti la differenza tra la soppressione e l’occultamento di cadavere va individuato nelle modalità del nascondimento, tali da rendere il rinvenimento del corpo tendenzialmente impossibile nel primo caso, altamente probabile, sia pure a mezzo di una ricerca accurata, nel secondo.

Ma si è anche detto che il GIP ha condiviso questa impostazione solo per il seppellimento del 12.5.2023 (per cui ha applicato la misura cautelare), mentre ha ritenuto che il seppellimento del 7.8.2023 fosse solo un occultamento

In omaggio alla già ricordata presunzione di innocenza, occorre evidenziare che l’indagata ha ora tutta la possibilità di esporre al GIP la sua versione dei fatti per contrastare la ricostruzione operata dalla pubblica accusa.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  dott. Alfonso D’Avino 

CS

26 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
181 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com