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Beni Confiscati. Utilizzo più veloce per patrimoni immobiliari. “Parlamento e Governo fanno propria la proposta del Comune di Palermo

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Con la conversione del Decreto Legge Mezzogiorno sarà più facile trasferire ai Comuni gli immobili appartenenti a società immobiliari oggetto di confisca.

E’  questo il contenuto di una apposita norma di riforma del Codice delle leggi antimafia approvata in via definitiva dal Parlamento in sede di conversione del DL Mezzogiorno su proposta del Governo che aveva fatto propria una iniziativa sollecitata dal Comune di Palermo.

Gli immobili potranno essere destinati a finalità istituzionali o sociali, contribuendo così anche a dare ulteriore risposta tema dell’emergenza abitativa.

La norma copre un vuoto legislativo che fino a oggi aveva reso quasi impossibile la destinazione dei patrimoni delle società le cui azioni sono state oggetto di confisca; società le cui gestioni si perpetuano in alcuni casi da più di un decennio, vanificando di fatto lo spirito della normativa sulla confisca dei patrimoni mafiosi.

Gli immobili detenuti da società immobiliari confiscate sono la stragrande maggioranza degli immobili oggi a disposizione dell’Agenzia beni confiscati – nella sola città di Palermo diverse centinaia – che adesso potrà accelerare anche le procedure di liquidazione.

Grande soddisfazione da parte del Sindaco di Palermo e Presidente dell’ANCI Sicilia Leoluca Orlando che ha sottolineato: “lavoriamo da tempo a questa riforma che finalmente è andata in porto grazie all’impegno del Ministro Finocchiaro, insieme a tutto il Governo e il Parlamento.

È una risposta concreta alle diverse emergenze sociali che si trovano ad affrontare i Comuni e un ulteriore decisivo impulso per restituire al territorio enormi patrimoni e chiudere annose e discutibili gestioni liquidarorie che non rispondono allo spirito della legge”.

Di seguito il testo dell’articolo approvato.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno)  

(…)

Art. 7-septies. – (Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali). – 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8, ove si tratti di immobili facenti capo a società immobiliari, possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione dell’attività d’impresa o i diritti dei creditori dell’impresa stessa. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al primo periodo è disposto, conformemente al decreto di cui al secondo periodo, con apposita delibera dell’Agenzia”; b) all’articolo 117, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “8-bis. L’Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8 e nei limiti di cui all’articolo 48, comma 8-bis, l’estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l’Agenzia o con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento della proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti”.

Com. Stam.

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