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Nasce APEI l’ordine delle professioni pedagogiche ed educative

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Anche in Sicilia al via le domande di iscrizione agli albi entro il 6 agosto                           Filippo  Virzì Intervista a  Samuele Amendola Presidente regionale Apei siciliana.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione per le professioni di Educatore professionale socio pedagogico, Educatore dei servizi educativi per l’infanzia e di Pedagogista: lo scorso 8 maggio, infatti, è entrata in vigore la Legge n. 55 “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali” che prevede che i professionisti, operanti sia nel pubblico che nel privato o che esercitano la libera professione, d’ora in poi per potersi definire tali e svolgere la professione debbano iscriversi agli istituendi albi professionali. La nuova legge prevede che gli ordini abbiano un’articolazione regionale, ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano, pertanto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma ogni presidente del Tribunale capoluogo di regione ha nominato un commissario, scelto tra i magistrati in servizio – per la Sicilia è stato nominato il dott. Francesco Micela del Tribunale di Palermo – che con delibera del 20 giugno 2024 ha definito le modalità di iscrizione agli albi, fissandone la scadenza – per la fase di prima applicazione della legge – alla data del 6 agosto 2024.

Collegandosi al sito del Tribunale di Palermo, sarà possibile entro la data indicata, presentare domanda per l’accesso ai due albi seguendo la semplice procedura predisposta dal commissario e che prevede una fase da svolgersi direttamente on line, tramite compilazione di un semplice form, ed una seconda da effettuare contestualmente, attraverso l’invio dei necessari allegati tramite una normale e-mail.

Chiusa la finestra temporale per la raccolta delle domande il commissario pubblicherà gli elenchi e aprirà la fase elettorale che vedrà la costituzione degli organi regionali dell’ordine e l’elezione dei presidenti degli Albi. Successivamente, un decreto del Ministero della Giustizia sancirà l’istituzione dell’ordine a livello nazionale, costituito dai presidenti di tutti gli ordini regionali e delle province autonome.

La legge prevede che in sede di prima applicazione della norma (entro il 6 agosto) si acceda semplicemente attraverso il titolo di studio o il possesso di taluni specifici requisiti, quindi senza la necessità di svolgere ulteriori adempimenti (tirocinio, esame di abilitazione).

Successivamente, le modalità saranno quelle indicate dagli artt. 2 e 4 della legge che prevedono che gli esami finali abilitanti per il conseguimento dei rispettivi titoli – triennale per l’educatore professionale socio-pedagogico e magistrale per il pedagogista – siano comprensivi dell’accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi, da svolgersi presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici. La prova valutativa dovrà essere sostenuta, prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo abilitante, alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale.

TITOLI DI ACCESSO ALL’ALBO DEI PEDAGOGISTI IN VIA DI PRIMA APPLICAZIONE

Legge 55/2024 in via di prima applicazione:

laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S o LM-50;

laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S o LM-57;

laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S o LM-85;

laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classi 87/S o LM-93;

laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

POSSONO ACCEDERE ANCHE:

i professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché’ ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un’istituzione pubblica in materia pedagogica per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui sopra:

coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1, svolgendo un’attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale.

TITOLI DI ACCESSO ALL’ALBO DEGLI EDUCATORI PROFESSIONALI SOCIO PEDAGOGICI:

laurea triennale in scienze dell’educazione e della formazione classe di laurea L-19 o ex Cl.18.

qualifica di educatore professionale socio pedagogico attribuita ai sensi del comma 597 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (qualifica 60 cfu conseguita presso le università).

qualifica di educatore professionale socio pedagogico attribuita ai sensi del comma 598 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto titolare alla data del 1° gennaio 2018 di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, legge n. 205/2017 con, alla medesima data, età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero almeno venti anni di servizio.

titolo valido per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. In quest’ultimo caso è necessario ritenere comunque validi i titoli differenti da quelli previsti dal Dlgs. 65/2027 ma conseguiti nell’ambito delle specifiche normative regionali conseguiti entro il 2017. In Sicilia, occorrerà fare riferimento al D.P. 16 maggio 2013 “Nuovi standards strutturali e organizzativi per i servizi di prima infanzia” che elenca i titoli validi per l’esercizio dell’attività di educatore dei servizi educativi per l’infanzia ponendo, comunque, come termine utile di conseguimento dei titoli diversi dalla laurea quella del 31 agosto 2015.

FUNZIONI E ATTIVITA’ TIPICHE CHE LA LEGGE 55/2024 ASSEGNA AI PROFESSIONISTI

Al pedagogista, specialista dei processi educativi, sono assegnate funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L’attività del pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l’osservazione pedagogica, la valutazione e l’intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall’adulto nei processi di apprendimento.

All’educatore professionale socio pedagogico, professionista di livello intermedio, sono assegnate funzione progettuali e di consulenza educativa: valuta, progetta, organizza e mette in atto interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio assistenziale e socio-sanitario stimolando i gruppi e gli individui a perseguire l’obiettivo della crescita integrale e dell’inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali anche in collaborazione con altre agenzie educative. Ad entrambe le figure è consentito di svolgere la professione in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato e di svolgere attività didattica, di sperimentazione nello specifico ambito professionale.

L’APEI in questi anni ha lavorato al fianco di tutte le forze politiche di ogni schieramento per giungere alla presentazione di ben quattro progetti di legge, poi confluiti nell’unico testo approvato, superando così alcune idee, ormai obsolete, che miravano alla creazione di un ordine esclusivamente per la professione apicale di pedagogista lasciando ad un destino infausto le centinaia di migliaia di professionisti dell’educazione che lavorano nei servizi. L’APEI Sicilia, in questa delicata fase, ha preso contatti con il Tribunale di Palermo per facilitare l’avvio delle procedure di prima iscrizione. Ma si sta spendendo anche per dare informazioni attraverso seminari e convegni realizzati in tutte le province e tramite l’attivazione – grazie alla disponibilità volontaria dei soci – di Info Point sull’Ordine professionale per dare assistenza ai professionisti per la presentazione delle domande. Importante anche la collaborazione intrapresa con i diversi sindacati, per far sì che tutti i lavoratori nei diversi servizi educativi, socio educativi, socio assistenziali e socio sanitari del territorio possano aver adeguata informazione, in particolare relativamente all’opportunità di accedere agli albi in via di prima attuazione della legge.

Fine primario della nuova norma è il miglioramento della qualità dei servizi educativi per offrire maggiori garanzie agli utenti e sviluppare buone pratiche educative e pedagogiche al servizio degli utenti.

Sia gli enti locali che i privati dovranno adempiere alle disposizioni di legge prevedendo nei bandi di concorso pubblico e nelle gare di appalto dei servizi educativi la presenza di personale educativo e pedagogico qualificato con i titoli previsti dalla normativa e con regolare iscrizione ai rispettivi albi professionali.

A seguire l’organigramma  dei neo eletti dell’Associazione Pedagogisti Educatori Italiani (APEI)

CONSIGLIO NAZIONALE

PRESIDENTE ALESSANDRO PRISCIANDARO

VICE SAMUELE AMENDOLA

VICE GIANVINCENZO NICODEMO

VICE STEFANIA COTI

CONSIGLIERE VALERIA DELLA PORTA

CONSIGLIERE ANNAMARIA BARBIERI

CONSIGLIERE ERMANNO TARRACCHINI

ABRUZZO

PRESIDENTE REALE ELISA

VICE REALE ROBERTA

CONSIGLIERE MINCHILLI G.V.

CALABRIA

PRESIDENTE FRANCESCA PUGLIESE

VICE G. PASSARIELLO

CONSIGLIERE A. PRINCIPATO

CAMPANIA

PRESIDENTE G. NICODEMO

VICE V. DELLA PORTA

VICE A. BARBIERI

CONSIGLIERE L. DI MAURO

CONSIGLIERE G. FIENGA

EMILIA ROMAGNA

PRESIDENTE FAZIO SIMONE

CONSIGLIERE E. TARRACCHINI

FRIULI VENEZIA GIULIA

PRESIDENTE MORENO CASTAGNA

VICE BERARDINI FOGLIA

CONSIGLIERE M.P. SEMPLICE

M. CIULLA

A.M. TESKERA

LAZIO

PRESIDENTE IVAN FAUSTI

CONSIGLIERE P. GIGANTI

LIGURIA

REFERENTE C. SCIANDRA

MARCHE

PRESIDENTE A. MASTROLORITO

VICE S. BETTUCCI

CONSIGLIERE V. SUELLEN

PIEMONTE

PRESIDENTE L. LIOTTI

CONSIGLIERE T. CONCETTA

PUGLIA

PRESIDENTE S. COTI

VICE M. MASTRONARDI

CONSIGLIERE R. CASSANO

M. CINEFRA

R. GUERRIERI

SARDEGNA

REFERENTE A. SEVERINI

SICILIA

PRESIDENTE A. SAMUELE

VICE S. TESTA

CONSIGLIERE G. SABELLA

ADR.CAVALLO

E. TORREGROSSA

ANT. MURABITO

R. GIUSTO

TOSCANA

REFERENTE A. DUIMOVIC

S. VISCONTI

VENETO

PRESIDENTE A. BERTOLIN

VICE S. GOBBIN

CONSIGLIERI S. SORRENTINO

P. DANIELI

ANNA FRASSICA

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