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RC auto, danno non patrimoniale, al via le nuove tabelle milanesi ’24

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Stessi risarcimenti in tutta Italia: 115 euro un giorno d’inabilità temporanea assoluta. Aumento fino al 50%. Standard aggiornati al costo-vita Istat: 3.911 euro il valore punto del danno per la perdita di genitori, figli, coniugi, partner; 1.698 per fratelli e nipoti. Criteri orientativi anche per il risarcimento da diffamazione e abuso del processo

Via libera alle tabelle del danno non patrimoniale del tribunale di Milano aggiornate al 2024 in base agli indici Istat costo-vita: sono utilizzate praticamente in tutta Italia, col placet della Cassazione, per risarcire incidenti stradali e altri tipi di lesioni. Vale 115 euro un giorno di inabilità temporanea assoluta, dei quali 84 a titolo di danno biologico Chiave interpretativa («dinamico-relazionale») e 31 per il danno morale, con la possibilità di un aumento personalizzato fino al 50 per cento di fronte a «comprovate peculiarità». Nel danno parentale ammonta a 3.911 euro il valore punto del risarcimento per la perdita di genitori, figli, coniugi, partner e si attesta a 1.698 quello per fratelli e nipoti. Gli standard sono elaborati come sempre dall’Osservatorio sulla giustizia civile dell’ufficio giudiziario ambrosiano, che ha attualizzato anche le tabelle degli altri danni: premorienza; terminale; mancato o carente consenso informato; diffamazione; capitalizzazione anticipata di una rendita; abuso del processo.  Nella tabella della lesione all’integrità psico-fisica, ad esempio dopo un sinistro automobilistico, tutti gli importi dell’edizione 2021 sono rivalutati del 16,2 per cento. Nell’utilizzare gli importi per determinare il risarcimento giudice esercita il potere di liquidazione secondo equità: deve quindi sempre motivare sulla sussistenza del pregiudizio e sulla congruità delle somme riconosciute. Lo stesso coefficiente di rivalutazione è applicato per aggiornare al primo gennaio 2024 le tabelle 2022 del danno parentale integrate con il sistema a punti, che la stessa Cassazione ha “promosso” nell’ordinanza 37009/22 («liquidazione equa, uniforme e prevedibile»), dopo aver cambiato orientamento con la sentenza 10579/21, che ha ritenuto ormai insufficiente un mero range di valori per risarcire chi ha perso un familiare in un incidente stradale. E per il decesso di un genitore, di un figlio, del coniuge non separato e degli assimilati come la parte dell’unione civile e il convivente di fatto si attribuiscono fino a 118 punti su un valore di 3.911 euro fino a un massimo di 391.103,78, che è superato soltanto in casi eccezionali. Sulla distribuzione dei punti pesano l’età della vittima primaria e del parente superstite, la convivenza con la vittima, la sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare del deceduto oltre alla qualità e all’intensità della relazione affettiva, che è accertata in base a una serie di parametri: dalla frequenza e la natura dei contatti alla condivisione di ricorrenze, vacanze, lavoro, sport e hobby fino all’assistenza sanitaria e domestica. Il massimo, ad esempio, va al bambino di cinque anni che perde il genitore, mentre fra adulti il valore può essere azzerato da rilevanti contrasti tra padre e figlio o addirittura da controversie giudiziarie in corso. Per la perdita di fratelli e nipoti, in base al valore unitario di 1.698 euro, sono riconosciuti con gli stessi criteri fino a 116 punti con il cap fissato a 136.830,60 euro. Per la diffamazione a mezzo media, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’Osservatorio propone criteri orientativi con cinque range, a partire da 1.175 euro e sopra i 58.745, a seconda della gravità dell’offesa, elaborati in base a una ricerca sulla giurisprudenza di merito: pesano la notorietà del danneggiato, la risonanza mediatica, la rettifica successiva e le conseguenze sulla vita della vittima. Infine il danno da abuso del processo: se il compenso che il giudice liquida all’avvocato di controparte ammonta a 5 mila euro il risarcimento può essere di pari importo, ridursi a 2.500 o aumentare fino a 7.500: dipende dal valore e dalla durata della causa, dal numero delle parti vittoriose, dall’elemento soggettivo di chi fa perdere tempo alla giustizia e dal disagio provato da chi è costretto a subire una controversia inutile.

 Com. Stam fonte “Sportello dei Diritti

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