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Movida : Presentate le proposte della Commissione attività produttive

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Si è tenuta oggi, a Palazzo delle Aquile, la conferenza stampa indetta dalla commissione Attività Produttive del Comune di Palermo per la presentazione alla città delle modifiche al regolamento sulla movida, che sarà a breve discusso in consiglio comunale. La commissione, presieduta da Paolo Caracausi (Idv), è composta da Alessandro Anello (Ncd), Carlo Di Pisa (Pd), Salvatore Finazzo (Sd), Cosimo Pizzuto (Mov139), Tony Sala (Mov139), Rita Vinci (Mov139).
“L’ordinanza comunale, in vigore fino al 30 settembre, ha mostrato sin qui enormi limiti, visto che la situazione è ancora critica in molte zone di Palermo – dice Paolo Caracausi (Idv) – la commissione ha lavorato in questi mesi confrontandosi con le associazioni di categoria, con i musicisti e con i residenti e ha messo a punto alcune modifiche che vanno nella giusta direzione. Dobbiamo garantire il sonno dei residenti e le attività economiche, trovando i giusti compromessi. Questo testo è stato condiviso da tutte le forze politiche presenti in commissione e quindi speriamo che venga accolto positivamente in Aula anche dal resto del centrodestra, in primis Forza Italia, arrivando all’approvazione entro settembre”.
Il testo della commissione prevede la divisione in due del territorio cittadino (area centro e residenziale e area borgate marinate e industriale), con limiti fino alle 23 nella prima e fino alle 24 nella seconda per la musica all’aperto. Le deroghe saranno concesse solo a quei locali che accetteranno di dotarsi di un limitatore acustico capace di registrare i decibel fino a 60 giorni, così da consentire i controlli anche a posteriori e senza intralci per le attività. Inoltre, soddisfacendo almeno altre 6 delle 11 condizioni elencate (steward, insonorizzazione, cestini, promozione del “bere responsabile”, wi-fi gratuito, convenzioni con parcheggi, assenza di slot machine, navette, climatizzazione e contenitori per la differenziata) si potrà accedere a un sistema premiante, che prevede la pubblicizzazione del locale come “virtuoso”, amplificazione e un’ora in più in estate e canoni agevolati per aree su cui organizzare attività a basso impatto. E’ vietata l’amplificazione esterna nei pressi di ospedali e case di riposo. In caso di autocertificazioni false sono previste alcune sanzioni, mentre verrà istituito un comitato di monitoraggio composto da residenti ed esercenti per valutare l’impatto del regolamento.

Regolamento sullo sviluppo sostenibile ai fini della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali

CAPITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art.1 Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento è diretto ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di svago nelle aree private, pubbliche e demaniali nel territorio del Comune di Palermo mediante la regolamentazione dei comportamenti e degli impatti diretti e indiretti, sull’ambiente urbano, derivanti dalle manifestazioni pubbliche o private nonché dagli esercizi commerciali, artigianali alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le disposizioni introdotte con il presente regolamento si prefiggono la tutela della salute, dell’ambiente, e del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell’Ordine Pubblico.
Art.2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento s’intende per:
a) Esercizi artigianali alimentari: attività dirette alla produzione e vendita di beni alimentari di produzione prevalentemente propria;
b) Esercizi commerciali di vendita al dettaglio: attività svolte da chiunque professionalmente, acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ai consumatori finali su aree private in sede fissa o su aree pubbliche;
c) Circoli privati: libera associazione di persone che si riunisce per perseguire fini e interessi comuni in locali non aperti al pubblico, con accesso consentito ad una cerchia delimitata e individuabile di persone, soci, al cui interno può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente a tali soggetti;
d) Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: attività di vendita per il consumo di alimenti e bevande in locali d’esercizio o in superfici aperte al pubblico, annesse all’esercizio e a tal fine attrezzate, anche quando effettuata con distributori automatici;
e) Vendita di bevande per asporto: attività senza servizio finalizzata al consumo all’esterno dei locali ovvero al domicilio del cliente;
f) Pubblico spettacolo: attività svolta presso pubblici esercizi, o in luogo aperto o esposto al pubblico, sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e, nei casi previsti, dall’art.80 del TULPS e dal DM 19.08.1996;
g) Manifestazioni pubbliche o private: attività di intrattenimento, di vendita o di somminitrazione o consumo di prodotti in aree private o pubbliche per lo svolgimento di fiere, sagre, mostre mercato.

Art.3 Orari
Gli esercenti l’attività commerciale al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l’orario di effettiva apertura mediante cartelli o altri mezzi di informazione idonei collocalti all’interno o all’esterno dei propri locali.

CAPITOLO II – TUTELA DELLA SALUTE, DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

Art.4 Indicazioni operativa a tutela dei cittadini
1. I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali alimentari, nonchè i responsabili delle manifestazioni pubbliche e private, singolarmente o in consorzio nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente , avvalendosi eventualmente di personale incaricato all’ordinato svolgimento dell’attività di impresa alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti, hanno l’obbligo di:
a) Assicurare la completa pulizia e la massima condizione d’igiene da rifiuti, ed in particolare vetro, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti, derivanti sia dalla normale attività sia da eventuali avventori o frequentatori dei locali, nel pieno rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Palermo; la pulizia dovrà essere assicurata sia nello spazio esterno privato o regolarmente concesso, sia in una fascia perimetrale e prospiciente non inferiore a 10 metri .
b) Esporre visibile cartellonistica sulle norme di convivenza civile sul contenimento delle emissioni sonore e sulle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica e la violazione delle norme a tutela dell’igiene e del patrimonio artistico, culturale ed ambientale; il cartello non dovrà essere inferiori alle dimensioni di 30 cm x 20 cm .
c) Non collocare erogatori di bevande alla spina all’esterno dei locali di esercizio se non espressamente autorizzati in deroga al presente provvedimento nel caso di particolari manifestazioni ed eventi;
d) Provvedere in maniera opportuna ed efficace, nell’orario di chiusura notturno del pubblico esercizio, a rendere inutilizzabili da eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all’esterno dei locali.
2. Si fa divieto a chiunque di porre in essere tutti quei comportamenti gravementi lesivi del decoro cittadino, che arrecano pregiudizio all’igiene e alla sicurezza urbana quali, a titolo esemplificativo, l’abbandono di rifiuti, gli schiamazzi, le grida, gli imbrattamenti anche con “rifiuti corporali” dei muri, dei monumenti e in generale degli spazi pubblici.

Art.5 Divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori in vetro e contrasto all’abuso di alcol
1. Al fine di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall’abuso di bevande alcoliche e dall’abbandono sul suolo pubblico di contenitori di bevande in vetro, è vietato ai titolari di attività commerciali in sede fissa o su aree pubbliche, ai titolari di esercizi artigianali alimentari, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di circoli privati e ai responsabili delle manifestazioni pubbliche o private di effettuare la vendita di asporto, nonchè mediante distribuzione automatica, di bevande in contenitori di vetro o in lattina dalle ore 24,00 fino alle ore 7,00 del giorno successivo.
2. Nello stesso intervallo orario di cui al comma precedente, ai titolari di esercizi artigianali alimentari è consentita la vendita di bevande in contenitori in vetro purchè essa avvenga contestualmente alla vendita di beni alimentari di produzione propria ed esclusivamente per il consumo immediato all’interno dei locali, oppure negli spazi esterni di pertinenza qualora aree private oppure oggetto di occupazione regolarmente concessa.
3. E’ vietata la pubblicizzazione di offerte speciali relative alla somministrazione di alcolici valide dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00 del giorno successivo.
4. I titolari o gestori dovranno adottare le necessarie misure di controllo, esponendo, altresì, all’interno dei locali e delle aree di pertinenza, apposito avviso informativo per il pubblico.
5. E’ fatta salva la consegna a domicilio.
6. Dalle ore 24,00 alle ore 7,00 del giorno successivo la somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita unicamente nelle aree private negli spazi interni oppure, mediante servizio al tavolo, negli spazi esterni dei pubblici servizi qualora aree private oppure oggetto di occupazione regolarmente concesse.
7. Si fa divieto a chiunque, al di fuori delle previsioni di cui al comma precedente, di consumare bevande in contenitori di vetro o in lattina dalle ore 24,00 alle 7,00 del giorno successivo .
CAPITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACUSTICA
ART.6 Indicazioni operative e divieti in materia di acustica
Ai fini dell’applicazione di quanto prescritto al presente articolo sono individuate aree distinte della citta di Palermo, in particolare:
Area 1
a) Centro storico compreso il tratto costiero prospiciente;
b) Zone residenziali.
Area 2
a) Borgate marinare e Fascia Costiera
b) Zone Industriali
1. Il titolare di pubblico esercizio, o del locale di pubblico spettacolo, deve osservare tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico ed adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo ed evitare il disturbo alla quiete pubblica.
2. E’ vietata dalle ore 23,00 nell’area 1 e dalle ore 24,00 nell’area 2 la diffusione sonora esterna derivante dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dai circoli privati, dalle attività commerciali di vendita, dalla attività artigianali, alimentari, dalle manifestazioni pubbliche o private, nonchè da qualsiasi soggetto privato. L’attività musicale, svolta all’esterno del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo , è consentita nel periodo compreso tra il 01 giugno e il 30 settembre nelle giornate di venerdi e sabato e prefestivi nell’area 1 fino alle ore 24,00 e nell’area 2 fino alle ore 01,00 del giorno successivo. Nel periodo compreso tra 01 ottobre ed 31 maggio, nelle giornate di sabato e prefestivi è consentita fino alle ore 24.00 nell’area 1 la diffusione sonora esterna in acustica.
3. Dopo tali orari ogni attività musicale potrà avvenire solo all’interno del pubblico esercizio o nel locale di pubblico spettacolo, senza emissioni esterne e quindi a porte e finestre chiuse, comunque siano intese. Al fine di assicurare la fruibilità dell’accesso al locale, è fatto obbligo di dotarsi di un sistema di chiusura automatica o molla spingiporta, ovvero garantire l’apertura/chiusura tramite un apposito addetto.
4. In ogni caso è vietata l’attività musicale svolta all’esterno con impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, comunque siano intesi, fatto salvo quanto previsto al successivo capitolo III bis .
5. In ogni caso, altresi, l’attività musicale svolta all’interno del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo con impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, comunque intesi, ancorche conformi alla normativa, in nessun modo può avere proiezione acustica all’esterno, fatto salvo quanto previsto al successivo capitolo III bis .
6. L’attività musicale svolta dalle discoteche all’aperto munite di licenza rilasciata, ex art.68 del RD n.773 del 18.6.1931, dal Questore, rimane assoggettata ai limiti di legge e regolamentari vigenti in materia di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, nonché al possesso dei requisiti acustici dalle sorgenti sonori nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.
7. In ogni caso, altresì, è fatto assoluto divieto di svolgere attività musicale all’esterno del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo con impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, comunque intesi, ancorché conformi alla normativa, in prossimità di ospedali e/o case di cura .
Art. 7 Deroghe
1. Sono concesse le seguenti deroghe agli orari indicati all’art.6, comma 2:
a) Attività musicale, come definita dal precedente articolo 6, è consentita fino alle ore 01 del giorno successivo nelle seguenti giornate:
 14 febbraio (San Valentino)
 Da giovedì grasso a martedì grasso (Carnevale)
 31 ottobre (Hallowen)
b) Attività musicale è consentita fino alle ore 03.00 del giorno successivo nelle seguenti giornate:
 14 Luglio (festino di Santa Rosalia)
 15 14 Agosto
 4 Settembre
 31 Dicembre (San Silvestro)
2. Il Sindaco, acquisito previamente il parere del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza, su proposta dell’Ufficio competente, secondo le disposizioni stabilite nel vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi alla gestione degli eventi culturali e turistici, con propria Ordinanza potrà disporre eventuali deroghe in occasione di particolari eventi, manifestazioni, festività, anche con riferimento a ben determinate zone della città.
CAPITOLO III Bis– ELEMENTI AGGIUNTIVI AL FINE DI MINIMIZZARE GLI IMPATTI DELLE ATTIVITA’ DI PUBBLICO ESERCIZIO E DI SVAGO
Art.7 Bis Al fine di minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio e di svago è obbligatoria per la concessione delle deroghe agli orari stabiliti per l’emissione sonora, l’assunzione di almeno 7 (sette) degli impegni di seguito elencati tra cui, obbligatoriamente, quello indicato al punto a);
a) Installare nell’impianto di diffusione sonora del locale un apparecchio limitatore acustico che permette di limitare con una accurata taratura il livello sonoro di decibel riprodotto da impianti di amplificazione secondo la normativa di legge, dotato di una memoria permanente per registrare tutte le informazioni di programmazione inserite durante gli ultimi sessanta giorni. L’apparecchiatura dovrà essere tarata e certificata da un tecnico abilitato.
b) Impegno ad adottare ogni utile accorgimento al fine di contenere, in particolare, nelle ore serali e notturne, ogni comportamento che, negli spazi o luoghi interni ed esterni ai locali, nonché nelle immediate adiacenze degli ingressi, generi disturbo alla quiete pubblica, ad esempio mediante l’utilizzo di proprio personale, referenti per la sicurezza (steward) o addetti alla assistenza alla clientela;
c) Insonorizzazione dei locali;
d) Posizionamento di cestini e posaceneri nelle immediate adiacenze dei locali; a termine della serata tali supporti dovranno essere rimossi a cura dell’esercente;
e) Organizzazioni di eventi di profilo culturale o iniziative rivolte al “bere responsabile”, con cadenza almeno mensile, da prevedere nei fine settimana.
f) Punto Wi Fi gratuito accessibile durante l’intero orario di esercizio;
g) Convenzione, a vantaggio dei clienti dei locali, con parcheggi nelle aree limitrofe durante l’orario di esercizio dell’attività;
h) Assenza di slot machine ed apparecchi di video lotterie (V.L.T.);
i) Organizzazione, entro l’orario di chiusura, di navette per il trasferimento dei clienti in discoteche e locali di intrattenimento e spettacolo;
j) Installazione all’interno del locale di impianto di climatizzazione;
k) Posa di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili (alluminio, vetro e plastica) da collocare nelle adiacenze del pubblico esercizio;

L’assunzione dell’obbligo dovrà essere dichiarata in autocertificazione resa ai sensi del D.P.R 445/00 e trasmessa allo Sportello Unico (SUAP).

Art.7 Ter Sistema premiante dei comportamenti virtuosi
Gli esercenti che dichiarazione l’assunzione degli obblighi di cui all’art.7 bis accedono alle seguenti premialità:
a) l’esecuzione di attività musicale in modo amplificato, nel rispetto della normativa in acustica vigente, per tutto l’orario concesso;
b) il prolungamento di 1 ora rispetto a quanto indicato all’art.6 comma 2 per il periodo compreso tra il 01 giugno e il 30 settembre;
possono, inoltre, accedere alle seguenti premialità aggiuntive:
1) riconoscimento, da parte dell’Amministrazione Comunale, della qualifica di locale virtuoso attestata da specifico logo ed ospitalità sul sito istituzionale del Comune.
2) Individuazione e messa a disposizione, a canone agevolato, di spazi pubblici a favore dei locali virtuosi, per il periodo estivo, in cui svolgere manifestazioni ed esercitare la somministrazione; gli spazi pubblici saranno individuati in aree a basso impatto rispetto al tessuto residenziale.

Art.7 Quater Organo di monitoraggio e verifica
1. Al fine di verificare gli effetti derivanti dall’applicazione del presente regolamento, individuare le eventuali criticità e formulare le proposte sugli interventi ed eventuali misure correttive da adottare, è costituito un apposito organo di monitoraggio e verifica, costituito, oltre che da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, da n. 8 (otto) membri individuati come segue:
n.2 componenti rappresentanti di categoria;
n.2 componenti rappresentanti dei pubblici esercizi costituiti in associazione;
n.4 componenti di rappresentanza dei residenti costituiti in comitato, di cui n.2 in rappresenza dell’area 1 e n.2 in rappresentanza dell’area 2.
2. Sarà cura delle associazioni e dei comitati dei residenti individuare i componenti di cui al punto 1;
3. Il gruppo di monitoraggio dovrà essere costituito entro e non oltre tre mesi dalla approvazione del regolamento da parte degli organi comunali competenti.
4. L’organo di monitoraggio dovrà riunirsi con cadenza almeno trimestrale e inviare una relazione agli uffici preposti contenente almeno le informazioni che descrivano gli effetti dell’applicazione del presente regolamento nel periodo di attività dal 01 giugno al 30 settembre.
5. L’organo di monitoraggio dovrà, durante lo svolgimento delle attività, tenere in giusta considerazione la suddivisione in zone della città, così come previsto all’art. 6.

CAPITOLO IV – SANZIONI, REVOCHE E DISPOSIZIONI FINALI
Art.8 Sanzioni
1. Fatta salva l’applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a 500,00 per ogni violazione accertata ai sensi di quanto normato dall’art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui al capitolo II del presente regolamento è, altresì, soggetto alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglia/contenitori in vetro e lattine detenute all’interno dell’esercizio ai sensi dell’art.13 della Legge 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l’eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell’art.20 comma 3 della stessa legge 689/81.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui al Capitolo III del presente regolamento è, altresì, soggetto alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o strumenti di diffusione dei suoni e/o dei rumori, ai sensi dell’art.13 della legge 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l’eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell’art.20 comma 3 della stessa legge 689/81.
4. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, a cura degli Organi di Polizia di Stato e del Comando della Polizia Municipale:
a. è applicata la sanzione accessoria della chiusura dell’attività, come definite all’art.2, per sette giorni consecutivi, decorrenti dal primo venerdì utile dopo l’avvenuta notifica del provvedimento di contestazione della violazione. Nel caso in cui il venerdì ricada in un giorno festivo, il primo giorno di chiusura sarà anticipato.
b. nel caso di recidiva è applicata la sanzione accessoria della chiusura dell’attività, come definite all’art.2, per quattordici giorni consecutivi, decorrenti dal primo venerdì utile dopo l’avvenuta notifica del provvedimento di contestazione della violazione. Nel caso in cui il venerdì ricada in un giorno festivo, il primo giorno di chiusura sarà anticipato.
c. nel caso di ulteriore recidiva, la sanzione della chiusura è incrementata di giorni sette, che si sommano algebricamente ai quattordici di cui al superiore punto sub b);
d. per ogni eventuale ulteriore violazione successiva alla terza, la sanzione della chiusura è applicata nella misura complessiva di trenta giorni consecutivi, decorrenti dal primo venerdì utile dopo l’avvenuta notifica del provvedimento di contestazione della violazione. Nel caso in cui il venerdì ricada in un giorno festivo, il primo giorno di chiusura sarà anticipato.

Art.8 Bis Revoche
1. Agli esercenti le attività di pubblico esercizio e di svago, così come definite all’art.2, che usufruiscono delle premialità di cui all’art.7 ter, per i quali è accertata dagli addetti alla Vigilanza la violazione degli obblighi dichiarati in autocertificazione saranno revocate:
a. le premialità concesse di cui all’art.7 ter;
b. le concessioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate con altro provvedimento.

Art.9 Disposizioni finali
1. Il Sindaco può, esercitando i poteri di cui all’art.54 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in occasioni di particolari eventi, manifestazioni, festività, anche con riferimento a ben determinate zone della città, vietare il consumo di bevande alcoliche in luoghi e/o spazi pubblici e demaniali.
2. I trasgressori sono puniti con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 per ogni violazione accertata ai sensi di quanto normato dall’art.7 bis del D.Lgs n.267/2000.

Art.10 Addetti alla Vigilanza
1. Spetta alla Polizia Municipale il compito di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e sull’accertamento e notifica ai trasgressori delle sanzioni previste agli artt.8 e 9. Altresì, il compito di fare osservare le disposizioni del presente regolamento può essere attribuito ai dipendenti comunali individuati con apposito atto dall’Amministrazione Comunale.
2. Compete allo Sportello Unico delle Attività Produttive l’adozione dei provvedimento amministrativi conseguenti all’accertamento della violazione di cui al citato art.8 comma 4.
3. All’accertamento delle violazioni del presente regolamento possono procedere anche gli uffici e gli agenti appartenenti a Corpi di Polizia diversi da quello previsto nel comma precedente, ai sensi dell’art.13 della legge 27 novembre 1981, n.689.
4. La Polizia Municipale rende noto sul sito internet istituzionale del Comune di Palermo, con cadenza mensile, l’esito dei controlli eseguiti ai sensi del presente regolamento, pubblicando un apposito report che abbia riguardo sia alla porzione di territorio sulla quale nel periodo considerato sono stati eseguiti i controlli, che alla tipologia di violazione eventualmente riscontrate ed alle sanzioni elevate.

Art.11 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all’albo Pretorio del Comune.

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