Economia e Lavoro

SIFUS: Consorzi di Bonifica della Sicilia

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I Consorzi di Bonifica della Sicilia a seguito dell’approvazione in finanziaria 2018, dell’art. 21 della L. R. n. 8/2018 con il quale è stato abrogato l’art. 21 della L. R. 6/1997, e la relativa pubblicazione in GURS avvenuta l’11maggio u.s., che ne ha dato efficacia secondo le norme in materia, subiscono l’ennesimo colpo deleterio. Si tratta di un blocco delle disponibilità delle risorse economiche attese dalla partecipazione della Regione Sicilia, per l’avviamento dei lavoratori a tempo determinato, per il normale sostentamento del personale a tempo indeterminato e la normale attività Consortile, necessaria ad acquisti dei materiali occorrenti per l’avvio della manutenzione ordinaria e straordinaria; senza trascurare tutte spese di gestione. Questo dramma si consumerà non solo per i Consorzi di Bonifica, ma anche per tutti gli enti regionali, enti partecipati, enti controllati, ai quali vengono bloccate tutte le somme giacenti nei sottoconti di Tesoreria della Regione Siciliana e saranno eliminate con decreto del Ragioniere generale che verrà pubblicato successivamente in Gazzetta ufficiale.  Dette somme saranno versate in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione e potranno essere destinate a nuovi conto correnti presso la Banca d’Italia, per essere nuovamente fruibili dagli Enti interessati. La Ragioneria dell’assessorato a breve emetterà una circolare in cui definirà modi e metodo per adeguare le amministrazioni.
Detto questo, come si farà a spiegare tutto ciò agli agricoltori, ai lavoratori ed alle loro famiglie?
Il SIFUS chiede senso di responsabilità a questo Governo, invitando coloro i quali si occuperanno di questa procedura, di essere celeri, visto che si profilano tempi di adempimento complessivi che porteranno ad un ritardo di circa 60 giorni.
Essendo già critica la realtà nei Consorzi di Ragusa e Caltagirone, siamo preoccupati come O.S. sulla possibilità di garantire l’ordine pubblico, negli 11 Consorzi, nel caso che i lavoratori alzassero il livello di protesta.
Di seguito è riportato fedelmente l’art 21 su citato
“Art. 21.
Sottoconti di Tesoreria
1. L’articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche
e integrazioni è abrogato.
2. Per effetto dell’abrogazione di cui al comma 1, tutte le somme relative alle
assegnazioni o trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in
favore di comuni, province, enti ed aziende del settore pubblico regionale negli
appositi sottoconti di Tesoreria unica regionale sono eliminate dai pertinenti
sottoconti con decreto del Ragioniere generale della Regione da pubblicarsi sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai fini della relativa notifica agli enti
interessati. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione
dell’esercizio finanziario 2018.
3. Le predette somme sono versate in appositi capitoli di entrata del bilancio
della Regione a destinazione vincolata.
4. All’eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi del
comma 2, corrispondenti ad assegnazioni o trasferimenti senza vincolo di specifica
destinazione, si provvede, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel caso in cui
sussista l’obbligo nei confronti dei titolari degli originari sottosconti di tesoreria
unica regionale, previa istanza documentata alle competenti amministrazioni
regionali che hanno dato luogo alle originarie assegnazioni o trasferimenti, da
presentarsi entro il 30 novembre 2021.
5. Per le somme eliminate ai sensi del comma 2, corrispondenti ad assegnazioni
o trasferimenti con vincolo di specifica destinazione, non si applicano i termini
previsti dal comma 4 e all’eventuale pagamento delle relative spese si provvede con
le modalità di cui al comma 4 o, qualora l’amministrazione competente dimostri
che non sussista più l’obbligo nei confronti dei titolari degli originari sottosconti di
tesoreria unica regionale, nel rispetto del vincolo di destinazione delle somme.
6. Con provvedimento del Ragioniere generale, su istanza dell’amministrazione
competente, si provvede all’iscrizione delle relative somme sui pertinenti capitoli di
spesa.
7. Il comma 7 bis dell’articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 è
abrogato.
8. Le disponibilità residue dei sottoconti di tesoreria intestati ai commissari
liquidatori degli enti in liquidazione sono versate in entrata del bilancio dell’ente
medesimo.”
Com. Stam.
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